Reverse e charge e consorzi: a che punto siamo?

la legge di Stabilità del 2016 ha esteso l’applicabilità dell’inversione contabile per le prestazioni rese dalle società consorziate nei confronti del relativo consorzio; tuttavia tale disposizione è al momento non applicabile in attesa del parere della Commissione Europea.

consorziLa legge di Stabilità del 2016 ha esteso l’applicabilità dell’inversione contabile per le prestazioni rese dalle società consorziate nei confronti del relativo consorzio. La disposizione è teoricamente in vigore, ma in concreto l’efficacia è ancora sospesa essendo necessario il via libera della Commissione europea.

Il legislatore è intervenuto con l’approvazione dell’art. 1, comma 128 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha ampliato l’ambito applicativo del reverse charge aggiungendo nel corpo dell’art. 17, comma 6 in rassegna, la nuova lettera a – quater).

La nuova norma è applicabile subordinatamente alla sussistenza dei presupposti ivi previsti. In primis è necessario che il consorzio, che beneficia delle prestazioni rese dalle consorziate, si sia reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere la fattura in regime di split payment.

La disposizione assolve la finalità di impedire la formazione di rilevanti crediti Iva in capo ai consorzi che non sono debitori del tributo. Ciò in quanto la Pubblica Amministrazione destinataria della prestazioni dagli stessi rese, nell’effettuare il pagamento delle somme dovute, trattiene l’Iva ai sensi dell’art. 17 – ter a seguito dell’applicazione del meccanismo della scissione.

Anteriormente alla modifica normativa in commento le imprese consorziate emettevano la fattura nei confronti del consorzio di appartenenza esercitando la rivalsa ai sensi dell’art. 18 del decreto Iva. La circostanza faceva sorgere un credito Iva del consorzio a seguito della registrazione delle fatture ricevute nel registro degli acquisti. A sua volta il consorzio, pur esponendo l’Iva nella fattura emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione, non maturava alcun debito in quanto l’incasso della prestazione doveva essere al netto dell’Iva il cui obbligo di versamento nelle casse dell’Erario gravava esclusivamente sulla Pubblica Amministrazione acquirente/committente.

A seguito dell’ultimo intervento del legislatore, dopo che l’Unione europea avrà fornito il via libera, il consorzio sarà tenuto, in base all’applicazione del reverse charge, ad integrare le fatture ricevute dalle imprese consorziate. I documenti dovranno essere registrati sia nel libro degli acquisti, ma anche nel registro delle fatture. L’operazione sarà perfettamente neutrale e a seguito della compensazione tra l’Iva a debito e l’Iva a credito, il consorzio non accumulerà un credito Iva crescente nonostante la mancanza del debito del tributo relativo alle operazioni attive poste in essere e soggette al meccanismo dello split payment.

Dal punto di vista finanziario, ove non fosse applicabile l’inversione contabile, il consorzio dovrebbe trasferire alle imprese consorziate importi superiori a quelli incassati dal soggetto committente/acquirente. Ciò in quanto i predetti importi risultano gravati dall’Iva che materialmente non è mai entrata nella disponibilità del consorzio a seguito dell’applicazione dello split payment. Ora, sia pure subordinatamente all’autorizzazione comunitaria, il problema sembra essere stato risolto.

L’ipotesi che più frequentemente si verifica nella pratica riguarda i consorzi che, per l’esecuzione dell’opera, si avvalgono dei propri consorziati, agendo in nome proprio, ma nell’interesse di questi ultimi. Nello specifico il consorzio emette fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione (committente o acquirente) a fronte del pagamento del corrispettivo. A loro volta i consorziati emettono fatture soggette ad Iva nei confronti del consorzio per le prestazioni dagli stessi rese. In tale ipotesi i consorzi non svolgono attività operativa in proprio, ma hanno una mera funzione di rappresentanza delle consorziate. Il meccanismo di fatturazione e dello split payment determinava, come già spiegato, inique penalizzazioni sotto il profilo finanziario.

L’applicazione dell’inversione contabile è però circoscritta, come già anticipato, alle sole ipotesi in cui il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, nei confronti del quale il consorzio è tenuto ad emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti.

Inoltre, il riferimento contenuto nel nuovo testo normativo alle lettere b), c) ed e del comma 1 dell’art. 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni vuol significare la previsione di un’ulteriore limitazione di tipo soggettivo. In pratica, la nuova fattispecie di inversione contabile si applica solo ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, a quelli tra imprese artigiane, alle società consortili di cui all’art. 2615 – ter del c.c. e ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. Restano così esclusi dall’applicazione della disposizione in commento i raggruppamenti temporanei di imprese e le imprese aderenti al contratto di rete. Tutti sono però in attesa dell’autorizzazione comunitaria previsa dall’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.

Diversamente se le prestazioni rese dal consorzio non sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti sarà possibile il “recupero” dell’Iva a credito. Per tale ragione le società consorziate devono emettere le relative fatture secondo la disciplina ordinaria e quindi esercitando la rivalsa ai senso dell’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972.

17 maggio 2016

Nicola Forte