non è possibile il raddoppio dei termini di accertamento, se non è stata notificata la notizia di reato relativa ai fatti di evasione fiscale: tale principio giurisprudenziale potrebbe bloccare il raddoppio dei termini su periodi antecedenti al 2015
In fibrillazione le disposizioni che disciplinano i termini di notifica degli accertamenti.
A seguito della rigidissima sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 247/2011) il legislatore è corso ai ripari per riportare nel giusto equilibrio il rapporto Agenzie delle Entrate vs. contribuente con riferimento ai termini di accertamento.
Due gli interventi in rapida sequenza: Art. 3 d.Lgs. 128/2015 e commi 130-132 della Legge di stabilità 2016.
In tal coacervo di disposizioni interviene il giudice di merito che individua il principio di sequenza delle disposizioni e che, di fatto, RI-BLOCCA gli atti di accertamento relativi ai periodi di imposta fino al 2015 notificati oltre i termini ordinari in mancanza della comunicazione della notizia di reato nei termini ordinari…