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Le perdite su crediti. Che fare?
di Fabio Carrirolo
Aspetti generali
Le perdite su crediti, nel sistema del reddito di impresa, sono state spesso «vigilate» dal fisco e richiedono una particolare cautela nella verifica dei presupposti di deducibilità
Oltre infatti ai criteri della certezza e precisione, riferite agli elementi probatori di supporto, è necessario accertarsi anche dell’inerenza, che si situa a monte rispetto alla successiva valutazione di «effettività».
Secondo l’espressa formulazione dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, «le perdite di beni di cui al comma 1» [ossia le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli produttivi di ricavi o plusvalenze esenti], commisurate al costo non ammortizzato di essi, nonché le perdite su crediti, sono deducibili:
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se risultano da elementi certi e precisi;
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(e in ogni caso, per le perdite su crediti), se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
È quindi specificato nell’articolo che «il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».
Si tratta quindi di un termine iniziale facilmente riscontrabile, che si impernia su un momento formale – rappresentato dalla sentenza, dal provvedimento o dal decreto -, e lascia perciò scoperta l’ipotesi dell’insolvenza «di fatto», non assistita da una procedure formali, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita possa comunque esser fatta constare da elementi certi e precisi.
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