I produttori agricoli possono vendere anche prodotti non proveniente dai propri fondi, purché in misura non prevalente; il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione n. 81039/ 2016, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito ai limiti per un’impresa agricola da rispettare, per non passare a impresa commerciale.
L’imprenditore agricolo
L’art. 2135 c.c. definisce la nozione di imprenditore agricolo individuandolo nel soggetto che esercita una delle seguenti attività:- coltivazione del fondo;
- silvicoltura;
- allevamento di animali;
- le attività connesse alle precedenti.
Per attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali si intendono quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
La normativa civilista considera , quindi, agricola la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animale quando sussista un necessario collegamento con il fondo, il bosco o le acque, e tali attività siano rappresentate dalla cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso; pertanto è evidente che l’individuazione del principio della cura e dello sviluppo di un ciclo biologico, animale o vegetale , scardina la concezione tradizionalistica dell’essere imprenditore agricolo ancorata alla vecchio concetto che qualunque attività agricola, per essere tale, doveva comunque essere collegata allo sfruttamento del fondo. IAP: imprenditore agricolo professionaleNell’imprenditoria agricola in generale, è introdotta la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), individuata per definizione ed il cui rilievo è espressamente limitato al campo di applicazione della normativa statale. La presenza di un netto