Cessione gratuita di beni deperibili: fino a € 15.000 niente comunicazione al Fisco

come previsto dalla legge di stabilità 2016, l’impresa che intenda cedere, in maniera gratuita, i propri prodotti perché deperibili non deve fare nessuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria

L’impresa che intenda cedere, in maniera gratuita, i propri prodotti perché deperibili non deve fare nessuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate (forse, per la prima volta, così chiara), con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, incentrata novità contenute nella Legge di stabilità 2016.

Dunque, a fini di semplificare la cessione gratuita di prodotti a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus, è stato innalzato a 15mila euro (dai precedenti 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all’amministrazione finanziaria. La comunicazione, inoltre, è facoltativa, a prescindere dal valore, quando i beni ceduti gratuitamente sono facilmente deperibili (alimenti).

In particolare, l’Agenzia precisa che la semplificazione è realizzata mediante l’innalzamento a 15.000 euro (rispetto agli attuali 5.164,57 euro) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti – contenuto nell’articolo 2, comma 2, lettera a) del DPR 10 novembre 1997, n. 441 – oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all’amministrazione finanziaria per poterli consegnare. Tale comunicazione resta in ogni caso facoltativa, senza limiti di valore, quando i beni ceduti gratuitamente siano facilmente deperibili (come nel caso degli alimenti, stessa cosa per i farmaci è cosi via).

Vengono poi indicate le modalità per vincere, ai fini IVA, le presunzioni:

La gratuità va, infatti, provata mediante:

  1. a) comunicazione scritta, da parte del cedente agli uffici dell’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza, con l’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. Tale comunicazione deve pervenire agli uffici almeno cinque giorni prima della consegna;
  2. b) emissione del documento di trasporto, progressivamente numerato;
  3. c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l’ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento.

Tuttavia, conclude l’Agenzia delle entrate, la comunicazione può non essere inviata se l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a euro quindicimila (limite aumentato dalla legge di stabilità per il 2016) o si tratti di beni facilmente deperibili.

 

Vincenzo D’Andò

19 maggio 2016