come noto, la Legge di Stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell’aliquota IRES a partire dal 2017: tale riduzione d’imposta quali effetti avrà sulle imposte differite già accantonate in bilancio? sarà necessario un ricalcolo?
Le recenti disposizioni di cui alla legge di stabilità n. 208/2015 avranno un effetto immediato anche sui bilanci relativi all’anno 2015. Una delle disposizioni di cui si dovrà tenere immediatamente conto riguarda la riduzione dell’aliquota Ires, sia pure decorrente dall’1 gennaio 2017, dal 27,5% al 24%. Gli “effetti immediati” riguarderanno specificamente la fiscalità differita.
In generale deve essere osservato come le imposte differite e le imposte anticipate debbano essere conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno (c.d effetto reversal).
Ad esempio potrebbero fare sorgere l’esigenza di rilevare le imposte anticipate le perdite di esercizio che saranno considerate in diminuzione dall’imponibile fiscale degli anni successivi. In tale ipotesi le imposte anticipate fanno sorgere un credito che sarà scomputato (in diminuzione) allorquando la riduzione dell’imponibile fiscale si verificherà concretamente a seguito dello scomputo della perdita. Conseguentemente l’ammontare del credito (delle imposte anticipate) sarà influenzato dall’ammontare dell’aliquota IRES applicabile allorquando si verificherà concretamente l’utilizzo della perdita.
La possibilità di iscrivere in bilancio le imposte anticipate a seguito delle perdite fiscali è stato affrontato dal Principio contabile OIC 25. Secondo quanto previsto dal predetto principio contabile il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non è iscritto a bilancio fino all’esercizio di realizzazione dello stesso, salvo che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
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esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria;
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le perdite in oggetto derivano da circostanza ben identificate.
Nel caso in cui sussistano o si manifestino anche in epoca successiva, le predette condizioni, il risparmio fiscale è iscritto nello Stato patrimoniale tra le attività per imposte anticipate (voce C.II.4–ter), avendo come contropartita a Conto economico un accredito della voce “22” imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate.
E’ dunque fondamentale, al fine di determinare correttamente le imposte anticipate, che il soggetto interessato sia in grado di prevedere in quale annualità le perdite in questione saranno utilizzate. Ad esempio se la previsione relativa al 2016 è di chiudere l’esercizio ancora con un risultato negativo, lo scomputo delle perdite non potrà essere effettuato prima del periodo di imposta 2017. In tal caso il calcolo dovrà essere effettuato applicando la minore aliquota del 24%. Viceversa, qualora il soggetto in questione dovesse ragionevolmente prevedere un risultato positivo del 2016, il bilancio di esercizio del 2015 dovrà evidenziare imposte anticipate calcolate in base all’aliquota del 27,5%.
La situazione dovrà essere ulteriormente monitorata con riferimento al bilancio 2016. Pertanto se la previsione di utilizzo (delle perdite) dovesse rivelarsi non corretta si dovrà procedere alla riduzione delle imposte anticipate originariamente iscritte. In questo caso la riduzione sarà dovuta non all’utilizzo delle perdite, bensì ad alla variazione dell’aliquota dal 27,5% al 24%.
1 aprile 2016
Nicola Forte