Il deposito dell'appello vuole copia della raccomandata altrimenti è inammissibile

nel giudizio di appello tributario il ricorrente, ai fini della costituzione in giudizio, è tenuto a depositare entro trenta giorni dal ricorso l’originale notificato ovvero copia del medesimo spedito per posta unitamente a copia della ricevuta per raccomandata a mezzo posta

Nel giudizio di appello tributario il ricorrente, ai fini della costituzione in giudizio, è tenuto a depositare entro trenta giorni dal ricorso l’originale notificato ovvero copia del medesimo spedito per posta unitamente a copia della ricevuta per raccomandata a mezzo posta.

Quanto precede è contenuto nella sent. n. 18121/2015 da cui emerge che se tale adempimento non è assolto il ricorso è inammissibile e il giudice rileva d’ufficio la sanzione in ogni stato e grado del processo.

La normativa sul processo tributario prevede che il ricorso deve essere depositato, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato (art. 21 D Lgs n. 546/92) e per la costituzione in giudizio, il ricorrente deposita entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione, l’originale del ricorso notificato ex art. 137 C.p.c. o copia di quello spedito a mezzo del servizio postale unitamente a copia della ricevuta della spedizione effettuata a mezzo posta. Trattasi, quindi, di adempimenti richiesti per legge che ove non eseguiti determinano l’inammissibilità dell’atto.

Nel caso di specie una società ha impugnato l’atto con cui l’amministrazione aveva respinto l’istanza di richiesta di applicazione della normativa sulle società di comodo (art. 37 dpr n. 600/73). La CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado favorevole al contribuente in quanto non aveva allegato all’appello copia della spedizione per posta. Secondo l‘Agenzia le allegate distinte di spedizione delle raccomandate consegnate all’ufficio postale sanavano quanto richiesto dai giudici.

La Cassazione, non accogliendo il ricorso, ha ribadito un orientamento consolidato secondo cui in tema di appello, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione nella Segreteria adita, dell’originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo posta. In difetto di quanto precede, essendo tale adempimento connesso al riscontro della tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo e non può essere sanata con la successiva costituzione del convenuto (cfr. Cass. nn. 27837/2013; n. 7373/2011 e 1025/2008).

Per quanto sopra i giudici di legittimità hanno ritenuto che la censura eccepita dall’ufficio non era idonea a superare l’accertamento eseguito dal giudice di merito la cui sentenza è conforme ai principi espressi dal richiamato art. 22. L’inammissibilità, hanno sostenuto i giudici, non è superabile in quanto non è sufficiente l’allegazione di una fotocopia (peraltro poco leggibile) di distinta di spedizione delle raccomandate postali dalla quale non era ricavabile né il collegamento con le raccomandate né la sottoscrizione per ricevuta dell’ufficio postale.

Si segnala una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 1900/2016) da cui emerge che “in tema di contenzioso tributario, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione Tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario, e non dalla spedizione da parte del ricorrente”. Appare, quindi, irrilevante la data di spedizione atteso che il termine va calcolato dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario.

Sul tema anche la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il ricorrente deve dare prova dell’avvenuta notifica del ricorso alla controparte, mediante allegazione al fascicolo della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata postale qualora la notifica non sia avvenuta ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., altrimenti dovendosi dichiarare la inammissibilità dell’impugnazione, che è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado (CTR Lazio 356/2015; n. 1111/2015). . Inoltre (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19623), è inammissibile il ricorso in appello proposto senza la prova dell’avvenuta notifica; l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento determina in modo istantaneo e irretrattabile l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass ord. 28/05/2014, n. 12027; 21/04/2011, n. 9173).

23 aprile 2016