Credito di imposta per ricerca e sviluppo

il credito d’imposta dedicato ad attività di ricerca e sviluppo rappresenta un’agevolazione molto interessante per tanti contribuenti; in questo articolo analizziamo: i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, le modalità di calcolo e di utilizzo dello stesso, le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e gli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito

FAQ-CTAspetti generali del credito di imposta per ricerca e sviluppo

La disciplina del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, introdotta dall’art. 3 del D.L. 23.12.2013, n. 145 [convertito con modificazioni dalla L. 21.2.2014, n. 9], è stata oggetto di modificazioni a opera dell’art. 1, c. 35, della L. 23.12.2014, n. 190 [legge di Stabilità 2015].

Le relative disposizioni applicative sono state emanate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, pubblicato nella G.U. n. 174 del 29.7.2015.

Con la circolare 16.3.2016, n. 5/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti analizzando i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, le modalità di calcolo e di utilizzo dello stesso, le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e gli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito.

In generale: definizione di «ricerca e sviluppo»

Secondo la lettura compiuta nella circolare della Fondazione Nazionale Commercialisti [FNC] del 28.2.2015, l’elenco delle attività ammissibili al credito di imposta ricalca quello degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di matrice comunitaria1, comprendendo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette [«ricerca fondamentale» ex par. 1.3., lett. m, della Comunicazione della Commissione Europea2];

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c [«ricerca industriale» ex par. 1.3. lett. q della Comunicazione];

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida («sviluppo sperimentale» ex par. 1.3. lett. j);

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 

Questa breve elencazione consente di comprendere che [con una certa approssimazione]:

 è «ricerca» la sperimentazione a applicazione che precede l’elaborazione / creazione di nuove linee, sistemi, prodotti;

 è «sviluppo» la vera e propria creazione di un nuovo prodotto / processo / servizio da immettere sul mercato.

 

Qualche precisazione introduttiva….

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