FAQ: la riassunzione di un ex dipendente con esonero contributivo

un datore di lavoro ha avuto alle sue dipendenze con contratto a tempo indeterminato un soggetto fino al mese di febbraio 2015: volendo riassumere oggi lo stesso soggetto potrebbe avvalersi dell’esonero contributivo previsto per le assunzioni effettuate nel 2016?

FAQ-CTQUESITO

Buongiorno, avrei bisogno di un’informazione riguardante l’esonero contributivo della Legge 190/2014. Un datore di lavoro ha avuto alle sue dipendenze – con contratto a tempo indeterminato – un soggetto, da gennaio 2014 fino a febbraio 2015 (dimissioni); volendo riassumere lo stesso soggetto oggi potrebbe avvalersi dell’esonero contributivo della citata Legge 190/2014 oppure no?

Ringrazio in anticipo e confido in una Vostra gentile e professionale risposta.

 

RISPOSTA

Ad oggi l’esonero contributivo cui si fa riferimento nella domanda ai fini dell’assunzione di soggetto a tempo indeterminato è dettato dalla L. 208/2015 in quanto le disposizioni della L. 190/2014, che viene indicata nel quesito, sono “terminate” con le assunzioni effettuate entro il 31.12.2015.

Il testo della norma è stato comunque riproposto ed approvato praticamente con un “copia & incolla” di quello precedente, salvo ovviamente il riferimento ai periodi e, come noto, al discorso che l’esonero contributivo vale per soli 24 mesi anzichè 36, oltre che per il 40% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro (con il limite massimo di € 3.250,00 annui), mentre la L.190/2014 lo prevedeva per il 100%.

 

Relativamente al quesito posto, cioè se sia possibile assumere oggi un soggetto che è già stato dipendente a tempo indeterminato nel periodo gennaio 2014 – febbraio 2015: non si rilevano criticità in merito e si può assumere il dipendente godendo dell’esonero nei limiti appena evidenziati.

E’ evidente che il dubbio avanzato nel quesito è riferibile al dettato della L. 190/2014, che non concedeva esonero contributivo in presenza di assunzione di lavoratori in riferimento ai quali lo stesso datore di lavoro aveva già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della stessa L. 190/2014. A quel tempo l’entrata in vigore era fissata nell’1/1/2015 e quindi il riferimento era ai rapporti a tempo indeterminato in corso nel periodo 1/10/14 – 31/12/14. Pertanto se fosse stata effettuata l’assunzione (che si vuole effettuare oggi) nell’anno 2015, non si sarebbe potuto usufruire dell’esonero per 36 mesi.

Invece oggi (8 aprile 2016) non è più così perchè è sì vero che la L. 208/2015 ricalca pedissquamente la L. 190/2014, ma la decorrenza si ha dall’1/1/2016; pertanto il riferimento ai rapporti a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della L. 208/2015 è il periodo 1/10/2015 – 31/12/2015.

 

In conclusione, se oggi si intende riassumere quel soggetto già stato dipendente a tempo indeterminato nel periodo gennaio 2014 – febbraio 2015, hai diritto all’esonero contributivo per 24 mesi e del 40% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro.

Si consiglia naturalmente la verifica dell’altra eventuale ipotesi di esclusione dal benefico: che nei 6 mesi precedenti alla data della tua assunzione il soggetto non sia già stato occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro.

8 aprile 2016

Maurizio Falcioni