Contribuenti forfettari: il limite per i beni strumentali

il regime dei contribuenti forfettari è sempre più in voga fra le nuove partite IVA; in questo articolo analiziamo il limite di legge che riguarda i beni strumentali: ricordiamo che se il contribuente forfettario utilizza beni strumentali per un valore maggiore di € 20.000 perde il diritto a rimanere nel regime agevolato

forte-immagineL’Agenzia delle entrate ha fornito con la Circolare n. 10/E del 4 aprile scorso numerosi chiarimenti relativi al regime dei contribuente forfettari previsto dalla legge n. 190/2014, applicabile agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi. Alcuni dei chiarimenti riguardano le condizioni per poter accedere e permanere nel predetto regime.

Uno dei problemi affrontati riguarda il costo complessivo dei beni strumentali il cui costo, assunto al lordo degli ammortamenti, non deve superare alla data di chiusura dell’esercizio l’importo di 20.000 euro.

Il primo punto affrontato, anche se non necessitava di chiarimenti, riguarda l’esplicita esclusione prevista dalla norma dei beni immobili “comunque acquisiti”. Pertanto, diversamente dal precedente regime dei minimi, non rilevano ai fini del computo del predetto limite i beni immobili condotti in locazione. Si tratta di una previsione rilevante in quanto risulta di fatto “neutralizzata” una “causa” che in numerosi casi impediva l’accesso al regime forfettario in esame.

L’Agenzia delle entrate ha poi confermato quanto già chiarito con la Circ. n. 6/E del 2015. In particolare, è stato chiarito ancora una volta che “Al fine di verificare il limite riferito all’acquisto dei beni strumentali, sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, si deve far riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione”.

L’Agenzia delle entrate ha deciso di trattare allo stesso modo, sia i contribuenti che nell’anno precedente possono, in linea di principio, considerare in detrazione l’Iva relativa all’acquisto di beni e servizi, sia coloro che avendo già adottato il regime forfetario non possono in ogni caso considerare in detrazione il tributo. Nel primo caso, cioè per coloro che nell’anno precedente (all’ingresso) hanno liquidato l’Iva secondo i criteri ordinari, il problema si pone soprattutto con riferimento ai beni la cui Iva è oggettivamente indetraibile ai sensi dell’art. 19–bis1 del D.P.R. n. 633/1972.

Si consideri ad esempio il caso in cui nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario il contribuente abbia acquistato un motoveicolo di grossa cilindrata. In questo caso è necessario effettuare una duplice operazione. In primis deve essere considerato il costo al netto dell’Iva. Ciò anche se il tributo è integralmente indetraibile ai sensi della disposizione citata (art. 19–bis1 del D.P.R. n. 633/1972). In secondo luogo il costo così determinato deve essere assunto per un importo pari al 50 per cento. A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito espressamente che il costo relativo ai beni utilizzati promiscuamente devono essere considerati nella misura del 50%.

La soluzione dell’esclusione dell’Iva vale a fortiori per i contribuenti che hanno considerato l’Iva completamente indetraibile in quanto hanno posto in essere esclusivamente operazioni esenti. Si consideri ad esempio il caso di un medico chirurgo che intende applicare il regime forfetario in esame. Se nell’anno precedente rispetto alla scelta del regime forfetario il professionista ha acquistato un’autovettura l’Iva sarà risultata completamente indetraibile. Non è possibile beneficiare della detrazione ridotta nella misura del 40% (art. 19–bis1 del D.P.R. n. 633/1972) in quanto il professionista ha posto in essere esclusivamente operazioni esenti da Iva.

Nell’ipotesi in cui il professionista continuasse a permanere nel regime ordinario, l’Iva dovrebbe essere considerata in aumento del costo del bene strumentale. L’importo così determinato rappresenterebbe la base di calcolo delle quote di ammortamento. Viceversa, al fine di verificare l’osservanza del limite annuale di 20.000 euro e quindi applicare (nell’anno successivo) il nuovo regime forfetario, il bene strumentale dovrà essere considerato al netto dell’Iva. Ciò anche laddove l’indetraibilità del tributo fosse dovuta, come nel caso di speciale, all’effettuazione di operazioni esclusivamente esenti. Sotto questo profilo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate sono comunque valide.

14 aprile 2016

Nicola Forte