Tutela patrimoniale e quote di società in accomandita semplice

la quota di partecipazione di un socio in una S.a.s. è pignorabile dai creditori diretti del socio? Ci siamo domandati se siano protetti i beni intestati ad una società in accomandita semplice oppure in nome collettivo…

giustizia2_immagineDi cosa si tratta

Ci siamo proposti di illustrare con una serie di articoli gli strumenti di protezione patrimoniale ai quali è lecito fare ricorso per non essere aggrediti, non tanto per la sottrazione alla garanzia per i creditori, ma per la protezione di quanto si è acquisito suscettibile di essere compromesso da fatti in prevedibili.

Ci siamo domandati se siano protetti i beni intestati ad una società in accomandita semplice oppure in nome collettivo, cioè le quote di una società di persone.

Una non recente pronuncia della Cassazione sul tema in massima afferma: “Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società” (Cassazione civile, sez. 1°, 7 novembre 2002, n. 15605); benché non recente è ancora questa la pronuncia di riferimento sul tema.

Illustreremo i motivi per arrivare alla conclusione che le quote non sono strumento idoneo alla protezione patrimoniale del titolare sfatando l’opposta tesi che non ha giustificazione dopo la pronuncia richiamata che continua ad avere seguito da parte dei giudici di merito.

Nel giudizio in cassazione l’affermazione della validità dei sequestri eseguiti sulle quote della società in accomandita semplice era fondata sulla considerazione che l’inespropriabilità delle quote, da parte del creditore particolare del socio, è correlata alla loro intrasferibilità e che, nel caso di specie, un articolo dello statuto sociale aveva previsto espressamente la trasferibilità delle quote, sia di quelle degli accomandanti che di quelle degli accomandatari, pur riconoscendo, in favore dei singoli soci, un diritto di prelazione.

Il Tribunale aveva accolto la tesi, che la Corte d’Appello aveva poi smentito, dichiarando “nulli” i sequestri eseguiti sulle quote della società in accomandita semplice.

Sintetizza la Cassazione che la Corte territoriale ha dichiarato nulli i sequestri eseguiti sulle quote della società muovendo dal convincimento che il creditore particolare del socio di una società personale non può assoggettare la quota del socio a sequestro conservativo “finché dura la società” in quanto le quote di partecipazione delle società di persone non possono essere espropriate a beneficio dei creditori personali dei soci e l’inserimento nello statuto di una società di persone di una clausola che preveda il riconoscimento di un diritto di prelazione ai singoli soci in caso di cessione, non rende le quote liberamente trasferibili ed espropriabili, trattandosi di clausola diretta a salvaguardare l’”elemento personalistico” della società; inoltre il sequestro conservativo, configurandosi quale atto prodromico all’espropriazione, non può avere ad oggetto beni che non possono essere espropriati, mentre il sequestro delle quote comporta, come la loro espropriazione, l’inserimento nella vita della società di una persona diversa dal socio ed sarebbe inconciliabile con il principio dell’intuitus personae, che caratterizza il tipo di società.

L’attore replicava che nessuna norma di legge sancisce l’inespropriabilità delle quote di società personali e che la previsione dello statuto di una società di persone, che le quote sociali possono essere cedute con il consenso del solo cedente, sia pur accompagnata dall’attribuzione agli altri soci di un diritto di prelazione, vale ad eliminare il “personalistico” della struttura sociale e a far venir meno ogni eventuale ostacolo alla loro espropriabilità e sequestrabilità; inoltre il sequestro conservativo ha una propria individualità, caratterizzandosi quale strumento di tutela cautelare del diritto di credito, che si realizza mediante la sottrazione dei beni sequestrati alla libera disponibilità del debitore rendendo inopponibili al sequestrante “le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata”.

Muoveva la Corte dal ritenere che le quote sociali delle società di capitali e delle società di persone, costituiscono posizioni contrattuali “obbiettivate”, suscettibili di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo “valore di scambio” che consente di qualificarle come “beni giuridici”. Infatti la possibilità che “situazioni giuridiche” soggettive possano essere assunte direttamente quale “oggetto” di rapporti giuridici sono destinate a cadere per l’esplicita considerazione del legislatore delle forme di investimento di natura finanziaria quale prodotto finanziario a prescindere dal fatto che esse siano rappresentate da un documento (art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Non vi sarebbero ostacoli ad annoverare anche le quote sociali tra i beni che possono essere oggetto di espropriazione forzata (art. 2910 c.c., in relazione all’art. 2740 c.c.) e di misure cautelari dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore (art. 2905, c.c.).

Il principio non è enunciato espressamente in alcuna disposizione di legge, ma si desume dalla disciplina complessiva delle società personali, tradizionalmente ispirata all’esigenza che i rapporti fra i soci siano caratterizzati da un elemento fiduciario (il c.d. intuitus personae), che implica che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la partecipazione sociale può essere trasferita solo con il consenso di tutti i soci, ovvero di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (artt. 2252, 2284, 2322 c.c.). L’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di “novità” incompatibile con i caratteri di tale tipo di società.

S’intende perché il legislatore, quando ha ritenuto di consentire ai creditori particolari del socio di soddisfarsi sui beni rappresentati dalla quota di partecipazione del loro debitore, abbia previsto la possibilità di richiedere non l’espropriazione ma la liquidazione della quota che non determina variazioni della compagine sociale. Questa scelta chiarisce che l’inespropriabilità della quota non si ricollega ad un’esigenza di tutela dei creditori sociali, ma è posta a protezione dei soci, in considerazione della rilevanza che l’individualità di ciascuno di essi assume nei loro reciproci rapporti.

La disciplina delle società di persone lascia ampi spazi all’autonomia privata per i rapporti interni e una conferma è data proprio con riferimento alle norme per trasferimento della quota sociale. Pur essendo concordemente ispirate al principio dell’inidoneità del (solo) consenso del cedente e del cessionario a disporre il trasferimento della quota fa salva una diversa regolamentazione dell’atto costitutivo (artt. 2252 e 2322, secondo comma, c.c.).

La prelazione non incide sul potere di uscita del socio dalla società, poiché limita solo le possibilità di scelta dell’aspirante socio. I titolari del diritto, se hanno il potere di esprimere un “preventivo giudizio di compatibilità con gli interessi del gruppo, delle attitudini personali” del cessionario, non hanno anche quello di impedire il trasferimento della quota e l’uscita del cedente dalla compagine sociale; la permanenza in società dei singoli soci è rimessa alla loro esclusiva volontà. La clausola è diretta a “salvaguardare” l’elemento “personalistico” della società e l’affermazione è esatta solo se riferita a una clausola ricompresa nello statuto di una società di capitali dove l’individualità dei singoli soci è tendenzialmente irrilevante, in quanto organizzate da criteri capitalistici con rilevo ai mezzi apportati; ma non anche quando la clausola riguardi una società di persone, cioè una società nella quale il rilievo dell’individualità dei singoli soci è così accentuato da richiedere il consenso di tutti soci (o, quanto meno, di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale delle quote (art. 2322, 2° co., c.c.): in questa seconda ipotesi, l’inserimento nello statuto di una clausola di prelazione comporta una “degradazione” del ruolo della volontà degli altri soci è diretta ad “attenuare” la rilevanza dell’elemento personalistico.

L’espropriabilità delle quote delle società di società personali “liberamente” trasferibili è riconosciuta in quanto viene a mancare la ragione che ne giustifica l’inespropriabilità, in deroga al principio, sancito in via generale dall’art. 2740 c.c., che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con “tutti” i suoi beni.

La Cassazione ha da tempo optato per l’efficacia reale della clausola (Cass. 10 ottobre 1957, n. 3702; 2 ottobre 1973, n. 2763, alle quali si richiama, in motivazione, Cass. 3 aprile 1991, n. 3482) e da tale orientamento non ha inteso scostarsi. Non vi è dubbio che l’opponibilità della clausola ai terzi operi nei trasferimenti volontari, ma anche rispetto a quelli attuati in sede esecutiva, posto che la partecipazione sociale verrebbe ad acquisire in sede esecutiva un valore maggiore di quello che aveva nel patrimonio del debitore, in contrasto con il riconoscimento alla prelazione di efficacia “reale”. L’operatività delle “limitazioni” alla circolazione delle partecipazioni sociali anche in sede esecutiva è stata espressamente riconosciuta dal legislatore con una disposizione (l’art. 2480, secondo comma, c.c.) che non trova il suo fondamento nelle caratteristiche del tipo sociale, poiché la sua collocazione sistematica è dovuta a un difetto di coordinamento nella stesura del codice e non ha rilievo ai fini interpretativi. È una norma che non può essere considerata eccezionale, ma va vista, come specificazione dei principi che disciplinano gli effetti traslativi della vendita forzata a norma dell’art. 2919 c.c., ritenuta applicabile anche nel caso di specie.

Con la sentenza n. 3482/91 la Corte, ribadita l’efficacia reale delle clausole di prelazione, ha affermato che sarebbero sottratte all’applicazione della disposizione sul rilievo che riguarderebbe solo i vincoli a tutela di un interesse della società, tra i quali non potrebbero essere ricompresi i limiti derivanti dalle clausole di prelazione volti a tutelare l’interesse dei singoli soci.

Questo orientamento la Corte ritiene che non debba essere riconsiderato. La norma in esame, infatti, fa generico riferimento alle quote “non liberamente trasferibili” e non offre, nella sua formulazione testuale, elementi per distinguere le clausole di prelazione dalle altre che, nella prassi statutaria, variamente condizionano la circolazione delle partecipazioni sociali. Né può affermarsi che le clausole di prelazione siano poste solo in funzione di un interesse dei soci, essendo invece innegabile che le clausole siano destinate ad operare anche nell’interesse comune dei soci e, quindi, di un interesse che trascende quello, individuale, di ciascuno di essi.

Va ammesso che le quote di una società personale la cui circolazione è limitata dalla prelazione in favore dei soci possano essere oggetto di espropriazione forzata da parte dei creditori dei soci anche prima dello scioglimento della società o del singolo rapporto sociale. L’impedimento all’ammissibilità di un sequestro conservativo di tali beni in favore del creditore del socio è quindi insussistente.

10 febbraio 2016