Nuovo regime forfettario 2016: le valutazioni di convenienza

i dubbi sulla convenienza o meno del nuovo regime forfettario per i contribuenti di minori dimensioni, in particolare per quelli che possono ancora usufruire del vecchio regime dei minimi

lavoratori forfettari 2020I contribuenti che negli anni precedenti hanno adottato il regime dei minimi potrebbero avere interesse ad entrare nell’anno 2016 nel regime forfetario introdotto dalla legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni.

Ciò se si prevede un incremento dei ricavi o dei compensi in grado di determinare il superamento della soglia di 30.000 euro.

In linea di principio il regime di vantaggio (dei minimi) è più conveniente, ma il contribuente è consapevole che corre il rischio di dover versare l’Iva dell’intero anno se l’ammontare dei compensi o dei ricavi dovesse superare il limite di 30.000 euro per più del 50% (45.000 euro).

L’effetto negativo sarebbe rilevante in quanto se dovesse scattare l’obbligo di versare l’Iva dell’intero anno il contribuente resterà inciso dal tributo non avendo la possibilità di addebitare il tributo in via di rivalsa nei confronti dei cessionari o dei committenti che a suo tempo hanno fruito delle prestazioni.

Si dovrà procedere effettuando ora per allora le liquidazioni periodiche versando l’Iva come se il contribuente non avesse mai applicato il regime dei minimi.

Ciò senza poter recuperare, neppure in parte e come ricordato le somme non addebitate ai clienti.

All’inizio del 2016 il contribuente potrebbe presumere, ad esempio, di superare nel corso dell’anno l’importo di 45.000 euro di ricavi o di compensi. Il passaggio al regime forfetario gli consentirà, ove si verificasse tale circostanza, un duplice beneficio.

In primis sarà possibile applicare il regime forfetario per l’intera annualità con l’obbligo di uscita solo con decorrenza dal 1 gennaio 2017. Il secondo beneficio consiste nella mancanza dell’obbligo, come previsto per i contribuenti minimi, di versare l’Iva di tutte le operazioni poste in essere e quindi anche del tributo relativo alle operazioni effettuate prima del superamento della soglia di ricavi o dei compensi di 45.000 euro.

Si tratta di due differenze sostanziali tra i due regimi semplificati.

In buona sostanza l’adozione del regime forfetario consente di minimizzare il rischio di cui sopra anche se, in linea di principio, il regime forfetario sarà più costoso.

Le ragioni del maggior costo sono due. In primo luogo il risultato dell’esercizio sarà in linea di principio sempre positivo essendo determinabile applicando ai compensi o ai ricavi specifici coefficienti di redditività diversi a seconda dell’attività svolta (in base alla codifica Ateco 207). In secondo luogo è necessario tenere conto che essendo il contribuente già in attività (al momento dell’entrata nel regime forfetario) l’imposta sostitutiva dell’Irpef dovrà essere applicata nella misura del 15 per cento anziché del 5 per cento. Anche sotto questo profilo l’onere tributario sarà più elevato.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva più elevata è dovuta alla previsione del comma 65, lett. a) dell’art. 1 della citata legge n. 190/2014, così come modificato dalla legge di Stabilità del 2016. Nel caso di specie il contribuente ha esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività (applicando il regime forfetario) altra attività artistica, professionale, ovvero di impresa, anche in forma associata o familiare.

Per tale ragione il livello dell’imposizione è più elevato. Ad esempio se il contribuente ha iniziato l’attività nel 2010, la circostanza non impedirà di fruire del regime forfetario dal 1° gennaio 2016, ma l’imposta sostitutiva è pari al 15 per cento.

Un’interpretazione favorevole è stata però fornita dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco del 2016. Se il contribuente ha avviato l’attività nel 2015 applicando il regime dei minimi, nel 2016 può scegliere il nuovo regime forfetario. Tuttavia, nonostante il contribuente sia già in attività al 1 gennaio 2016, potrà continuare ad applicare l’imposta sostitutiva del 5 per cento (anziché del 15 per cento) per gli anni mancanti (quattro) al compimento del quinquennio.

In alcuni casi, però il regime forfetario può essere comunque molto conveniente se si considera che l’applicazione viene meno dall’anno successivo (e non dall’anno stesso) a quello in cui il contribuente supera il limite massimo di ricavi o di compensi.

 

2 febbraio 2016

Nicola Forte