Accatastamento delle antenne, dei tralicci per telecomunicazioni ed effetti sulla fiscalità locale

nell’ambito delle attività di recupero di gettito poste in essere dagli Enti locali, sono in questo periodo in fase di notifica – anche per il tramite di messaggio di posta certificata – una serie di comunicazioni recanti l’invito a presentare presso l’Agenzia del Territorio domanda di accatastamento delle apparecchiature idonee alla trasmissione dei segnali e dei suoni radiotelevisivi

Nell’ambito delle attività di recupero di gettito poste in essere dagli Enti locali, sono in questo periodo in fase di notifica, anche per il tramite di messaggio di posta certificata, una serie di comunicazioni recanti l’invito a presentare presso l’Agenzia del Territorio domanda di accatastamento delle apparecchiature idonee alla trasmissione dei segnali e dei suoni radiotelevisivi.

In vero, l’azione degli Uffici locali rischia di incorrere in due aspetti che possono “ingarbugliare” la questione, la prima riguarda l’individuazione del soggetto qualificabile come “ditta catastale”, cioè la parte effettivamente obbligata alla richiesta di accatastamento, avendo riguardo alla prassi negoziale di molti utilizzatori di pattuire rapporti di “ospitalità” di proprie apparecchiature su postazioni di terzi, e la seconda attiene la qualificazione urbanistica attribuita alle reti di diffusione e distribuzione dedicate alle telecomunicazioni, reti che recenti prassi e legislazione hanno classificato come opere di urbanizzazione primaria.

A tale proposito, è utile tenere presente quanto appresso.

1. In materia di ordinamento catastale, stante quanto previsto dall’art.17 del Regio Decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, nonché dall’art.3 del DPR 1° dicembre 1949, n. 1142, le “ditte catastali” che devono dar luogo alla denunzia degli immobili con attribuzione della rendita sono i soggetti titolari di “diritti reali di godimento” degli immobili stessi.

In sostanza, il censimento catastale, per esplicita previsione legislativa, ricade sul proprietario dell’immobile, (titolare di diritti reali) giacché se il legislatore avesse voluto incidere del tributo l’utilizzatore economico del bene, avrebbe dovuto precisare tale eccezione al richiamato principio generale.

Ora, nel caso in cui il destinatario degli “inviti ad accatastare” non sia il titolare di diritti reali relativi alla postazione radiotelevisiva ma solo soggetto “ospitato”, con proprie apparecchiature tecniche atte alla trasmissione del segnale, in spazi appositi per l’alloggiamento presso postazioni di terzi, è corretto ritenere che il soggetto stesso non sia quello gravato dall’adempimento catastale, giacché esso come detto è meramente utilizzatore e non risulta titolare di alcun diritto reale relativo alla postazione oggetto di richiesta di accatastamento.

A tale proposito, le Società destinatarie degli inviti producono agli Uffici mittenti copia dei contratti di ospitalità” sottoscritti con i proprietari delle reti di trasmissione di telecomunicazione.

In pratica, il rapporto di “ospitalità” è un contratto di “permettere” in base al quale lo ”ospitante” consente, verso corrispettivo, allo ”ospitato” di “alloggiare” proprie apparecchiature in appositi spazi dell’impianto, vuoi esso di proprietà dello ”ospitante”, vuoi da quest’ultimo a sua volta acquisito in locazione.

Da questo punto di vista, pertanto, la richiesta di accatastamento destinata ai soggetti “ospitati” rischia di non consentire agli Enti locali il conseguimento degli obiettivi prefissati, posto che difetterebbe la soggettività passiva del destinatario della richiesta medesima .

2. In secondo luogo, va considerato che per effetto dell’art. 6, c. 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 è stato integrato l’elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art.4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 (con l’aggiunta della lettera g-bis1), includendovi le «infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 2592, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici».

E’ bene, in proposito, tener presente che le infrastrutture di comunicazione, di cui all’art.87 del codice delle comunicazioni elettroniche consistono nelle “torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, … di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre”.

L’intervenuta modifica normativa ha, per altro, recepito l’avviso espresso dall’Agenzia delle Entrate (Cfr. la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.69/E del 16 ottobre 2013) con riferimento a precedenti formulazioni legislative2.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti ritenuto che «l’elenco delle opere di urbanizzazione è recato dal TU dell’edilizia cui al D.P.R. n. 380 del 2001 e che il legislatore, nell’ampliare la categoria delle opere di urbanizzazione, ha operato una scelta legislativa di carattere generale, e non di dettaglio, al pari di quella operata nel classificare come opere di urbanizzazione primaria le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, ecc. , menzionate dalla precedente normativa». «Per tale motivo, si deve ritenere che, allorquando il legislatore richiami tale testo per introdurre nell’ordinamento giuridico altre opere da assimilare “ad ogni effetto” a quelle di urbanizzazione ivi già elencate, tale rinvio riguarda anche le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nonostante il fatto che nel D.P.R. n. 633 (n.127-quinquies) il riferimento testuale sia alla legge n. 847 del 1964».

Ad avviso della giurisprudenza tributaria di merito, la cennata qualificazione delle infrastrutture di comunicazione come opere di urbanizzazione primaria non può che avere riverberi anche agli effetti degli obblighi catastali, posto che le opere di urbanizzazione primaria – quali le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, etc. – non sono accatastabili, in quanto non rientrano fra “i fabbricati e le altre costruzioni stabili” suscettibili di accertamento catastale ex art.4, RDL n. 652/1939, ed, in ogni caso, in quanto ad esse non è riconoscibile alcuna autonoma potenzialità reddituale, intesa come capacità di costituire un cespite indipendente secondo l’uso locale (art. 5, RDL n. 652/1939; art. 40 del D.P.R. n. 1142/1949)..

Al riguardo, si riportano le seguenti pronunce.

. Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, sentenza n. 415/03/15 del 26 gennaio 2015, depositata in data 4 marzo 2015: “La commissione osserva che in seguito all’intervento legislativo cd “Sblocca Italia” (D.Lgs. 12/09/2014 n. 133, convertito dalla legge 164/2014) ha incluso gli impianti di trasmissione, compresi quelli di telefonia mobile, alle opere di urbanizzazione primaria ne consegue necessariamente che anche tali manufatti debbano essere esclusi da accatastamento, stante che le opere di urbanizzazione primaria non sono oggetto di accatastamento”;

. Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, sentenza n. 263/01/15 dell’11/03/2015, depositata il 18/03/2015: “… va osservato che, come rilevato dalla ricorrente, con il d.l. n. 133/14, convertito dalla l.n. 164/14 le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono state inserite tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 4 l. n. 847/64, e, come tali, sottratte all’accatastamento”;

. Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, sentenza n. 176/02/15 del 02/07/2015, depositata il 02/07/2015: “… va osservato che, come rilevato dalla ricorrente, con il D.l. n. 133/14, convertito dalla L.n. 164/14 le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono state inserite tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 4 L. n. 847/64, e, come tali, sottratte all’accatastamento”;

. Commissione Tributaria Provinciale di Padova, sentenza n. 633/02/15 depositata il 28/08/2015: “Ma ancor più significativa è l’entrata in vigore del D.L. 12-09-2014 n. 133, convertito dalla L. 164/2014, cd. “Sblocca Italia” che ha incluso gli impianti di trasmissione, compresi quelli di telefonia mobile, nelle opere di urbanizzazione primaria. Ne consegue necessariamente che anche tali manufatti devono essere esclusi dall’accatastamento, considerato che le opere di urbanizzazione primaria non sono oggetto di accatastamento”

Commissione Tributaria Prov. Di Brescia, Brescia Sez. X, sent. del 28 novembre 2012, n. 17.10.13

L’antenna – intesa anche come infrastruttura accessoria – di telefonia mobile installata sul terreno comunale, non è soggetta all’obbligo di accatastamento in quanto equiparabile alle “opere di urbanizzazione primaria”, così come disposto dall’art.86, comma 3, del D.Lgs. 259/2003. In tal senso l‘antenna deve essere equiparata alle altre opere sottoposte ad un regime giuridico derogatori, stante il loro diretto asservimento all’uso collettivo.

Potrebbe dunque ritenersi superato il parere espresso nella dall’Agenzia del Territorio nella Circolare 16 maggio 2006, n.ro 4/T secondo la quale [Cfr. il paragrafo 3.1.3, lettera c)] gli impianti di trasmissione del segnale sarebbero da censire nel gruppo catastale D nonché l’avviso espresso dalla Suprema Corte, con sentenza n. 24026 del 5/11/2015, secondo la quale le antenne di telefonia mobile sono da accatastare in categoria D.

13 febbraio 2016

Giovanni Mocci

1 Legge 29 settembre 1964, n. 847 Art. 4 1. Le opere di cui all’articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato; g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici

2 Cfr. la disposizione recata dall’art.2, comma 5, del DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/2008) secondo cui «le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380»,