Maxi ammortamento al 140% per imprese e professionisti: applicazione a "largo raggio"

ecco come si risolvono i dubbi principali, quelli che riguardano la sorte dei beni il cui costo non è superiore a 516,46 euro e i beni oggetto di “agevolazione” e successivamente venduti

Commercialista telematicoIl maxi ammortamento o c.d. bonus pari al 140 per cento del costo e calcolato sugli investimenti in beni nuovi, effettuati da imprese e professionisti, può essere determinato con un meccanismo più semplice rispetto al passato. La “legge Tremonti” intendeva anch’essa incentivare gli investimenti, ma oltre ai profili di contrasto con la normativa comunitaria relativa ai c.d. aiuti di Stato i contribuenti hanno dovuto fare fronte e numerose incertezze interpretative.

La nuova disciplina in commento di cui alla legge di Stabilità del 2016 (legge n. 208/2015) è di più agevole comprensione, anche se gli operatori attendono comunque i necessari chiarimenti dell’Agenzia delle entrate. I dubbi principali riguardano sia la sorte dei beni il cui costo non è superiore a 516,46 euro, sia i beni oggetto di “agevolazione” e successivamente venduti.

Per quanto riguarda la prima fattispecie la maggior parte dei commentatori ha ritenuto come anche i predetti beni, il cui costo può essere considerato in deduzione in un unico periodo di imposta, possano essere oggetto di agevolazione. L’art. 102, comma 5 del TUIR prevede che l’imprenditore possa liberamente scegliere se considerare in deduzione il costo in un unico esercizio, ovvero se “spesare” le relative quote di ammortamento. Conseguentemente sarebbe iniquo escludere dal beneficio i beni in questione.

La soluzione alla seconda fattispecie in esame è anch’essa positiva. In mancanza di una previsione espressa che preveda la decadenza dall’agevolazione, dovrebbe essere irrilevante l’eventuale cessione dei beni effettuata dopo aver fruito dell’agevolazione. E’ evidente, però, una volta intervenuta la cessione, che da quel momento in avanti non sarà più possibile ammortizzare il bene e quindi neppure fruire della deduzione rinforzata.

Ad esempio un’impresa potrebbe aver acquistato un bene oggetto di agevolazione nel periodo compreso tra il 15 ottobre – 31 dicembre del 2015 pagando un corrispettivo di 10.000 euro. In questo caso già con decorrenza dal prossimo Modello Unico 2016 (periodo di imposta 2015) potrà essere calcolata la relativa quota di ammortamento deducibile ai fini fiscali su 14.000 euro. Ai fini civilistici la quota di ammortamento dovrà essere calcolata sull’importo di 10.000 euro. Invece la maggiore quota di ammortamento (valida esclusivamente ai fini fiscali), calcolata sulla maggiorazione del costo del 40 per cento (su 4.000 euro), potrà essere fatta valere nel Modello Unico 2016 apportando una variazione in diminuzione dell’imponibile fiscale. Se successivamente l’impresa dovesse cedere il bene “agevolato” nel periodo di imposta successivo (il 2016) la maggiore quota di ammortamento considerata in deduzione nell’anno 2015 (anno di acquisto del bene) non dovrà essere ripresa a tassazione. Ciò in quanto la successiva cessione del bene non determina la revoca e la conseguente ripresa a tassazione delle imposte corrispondenti alla minore base imponibile relativa al periodo di imposta 2015.

Inoltre il beneficio fiscale è completamente scollegato dal regime contabile e dai criteri di determinazione del reddito ad eccezione di quello forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Pertanto l’agevolazione potrà essere fatta valere dai contribuenti in regime ordinario e dai contribuenti in regime semplificato i cui obblighi contabili sono circoscritti alla mera tenuta dei libri Iva.

Dovrebbero poter beneficiare dell’agevolazione anche i contribuenti in contabilità semplificata e coloro che si avvalgono del regime dei minimi anche se in questo caso è attesa una conferma dell’Agenzia delle entrate.

Invece sono completamente esclusi i contribuenti forfetari in quanto il relativo reddito è determinato applicando esclusivamente i coefficienti di redditività previsti dalla legge di Stabilità del 2015 (Legge n. 190/2014).

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25 gennaio 2016

Nicola Forte