FAQ – Vendita dell'auto da parte di soggetto esente e problematica IVA

se un professionista normalmente esente da IVA, ad esempio un medico o promotore finanziario, che normalmente beneficia dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, deve rivendere l’auto precedentemente acquistata da un privato: tale operazione gli comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA?

FAQ-CTDomanda

Vendita auto – Iva – Obbligo di dichiarazione?

Un soggetto Iva, normalmente esente (es. medico o promotore finanziario), che beneficia dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione iva, deve rivendere l’auto precedentemente acquistata da un privato. Questa operazione gli comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione Iva?

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Risposta

Sì, l’operazione descritta, integrando una fattispecie rientrante nel regime del margine, ancorché come operazione occasionale, determinerebbe l’obbligo di presentazione della dichiarazione iva.

L’operazione di vendita, infatti, in ragione del fatto che l’acquisto originario era stato effettuato da un privato, non ricade nell’ipotesi di cui all’esenzione art 10, punto 27 quinquies, che avrebbe fatto salvo il beneficio dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva.

Soluzione operativa

Volendo far permanere la causa di esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva è possibile estromettere il bene dalla sfera imprenditoriale/professionale e successivamente venderlo a terzi quale bene appartenente alla sfera privata.

L’operazione di estromissione, nel caso descritto, non integra la realizzazione del presupposto oggettivo Iva (non costituendo cessione, nemmeno secondo la finzione giuridica di cui al comma 2, numero 5, dell’art 2 del DPR 633/72. Pertanto, trattandosi di operazione fuori dal campo di applicazione dell’iva risulta del tutto irrilevante ai fini di tale imposta.

Sotto il profilo pratico l’estromissione si perfeziona con una annotazione nel libro dei beni ammortizzabili (o in un registro Iva) dell’avvenuta destinazione del bene alla sfera personale, precisando che si tratta di operazione fuori campo iva per carenza di presupposto oggettivo.

Ai fini reddituali l’operazione comporta la mancata deducibilità dell’eventuale minusvalenza, mentre l’eventuale plusvalenze concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito secondo la percentuale di imposizione ricavata rapportando il costo fiscalmente dedotto con il costo storico.

14 gennaio 2016

Filippo Mangiapane