La vigilanza del Collegio Sindacale nel concordato preventivo

per i membri del collegio sindacale l’apertura di una procedura di concordato preventivo è sempre un momento critico, sopratutto per quanto riguarda la propria resposnabilità professionale: un piccolo vademecum per il comportamento corretto da parte dei sindaci

Durante le fasi di accertamento della crisi e di adozione del concordato preventivo, il Collegio Sindacale mantiene un ruolo attivo seppure più limitato rispetto a quello normalmente svolto nella società in bonis: vigila sull’operato degli amministratori, collabora con gli organi nominati dal tribunale, vigila sulla correttezza dei documenti preparatori del piano e sulla sua corretta esecuzione, informa il commissario giudiziale delle eventuali irregolarità riscontrate nell’espletamento delle proprie funzioni.

Rif. Normativi: Artt. 67, 152,160,161,167 e 185 l. fall.; art. 2403 c.c..

La vigilanza sul concordato preventivo

Quale ruolo attribuire al Collegio Sindacale nella fase di accesso allo strumento di soluzione della crisi adottato dagli amministratori quando si fa ricorso al concordato preventivo?

Il Collegio Sindacale durante la fase di concordato preventivo, rimane in carica, e deve svolgere tutte le sue funzioni.

La dottrina ritiene che il Collegio Sindacale abbia il solo compito di verificare i requisiti professionali del professionista, mentre non deve avere un ruolo attivo né esprimere un giudizio.

Secondo questa tesi , il Collegio Sindacale non deve partecipare alla predisposizione del piano.

Seguendo invece una interpretazione più interventista del ruolo del collegio sindacale si evidenziano i principali doveri di controllo da esercitarsi in questa fase particolarmente delicata per la vita dell’impresa:

  • Accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano concordatario;

  • Evidenziare eventuali carenze informative e rilievi tecnici sui dati espressi dall’attestatore, pur senza spingersi ad esprimere un proprio giudizio sul piano.

Una volta che la società è stata ammessa al concordato, il Collegio Sindacale durante il concordato preventivo rimane in carica e continua ad operare una funzione di vigilanza nell’interesse dei soci e della società. In particolare il Collegio Sindacale prosegue la sua attività di controllo sull’osservanza della legge, dello statuto e sull’amministrazione della società, attività che andrà integrata e coordinata con quella posta in essere dagli organi della procedura concorsuale-

Tra i principali compiti del collegio:

  • Esercitare i propri poteri di intervento;

  • Redigere la relazione di cui all’art. 2429 c.c

Il Collegio Sindacale informa il Commissario giudiziale di eventuali irregolarità riscontrate nella gestione per consentire la tempestiva informazione al tribunale.

Più complesso è il ruolo del Collegio Sindacale nel caso in cui l’organo di amministrazione abbia deliberato il deposito della domanda di concordato in bianco.

L’organo di controllo dovrà verificare che la domanda non sia presentata in maniera pretestuosa al solo fine di rallentare lo sbocco fallimentare della crisi con un aggravarsi del danno nei confronti dei creditori. Il collegio Sindacale, inoltre, dovrà:

  • Vigilare circa la completezza della documentazione prodotta dall’impresa

  • Vigilare sul corretto rispetto dei termini posti per la presentazione del piano, l’integrazione della documentazione, nonché per quegli ulteriori obblighi informativi periodici, eventualmente posti con decreto dal Tribunale;

  • Vigilare sugli atti compiuti dalla società, nel periodo compreso tra il deposito della domanda sino all’emanazione del decreto ex art. 163 L. Fall. , ciò al fine di verificare se gli eventuali atti di straordinaria amministrazione, posti in essere dalla società, siano stati emessi in conformità dell’espressa autorizzazione da parte del Tribunale;

  • Assicurare un corretto flusso di informazioni con il commissario giudiziale laddove abbia riscontrato irregolarità nella gestione.

La vigilanza sul concordato preventivo con riserva

Il collegio sindacale, presa conoscenza della delibera della società di presentare una domanda di concordato con riserva, deve vigilare che il deposito, unitamente al ricorso contente la domanda, degli ultimi 3 bilanci e sull’assenza di cause ostative all’ammissibilità ex art. 161 c. 9 l. fall..

Il collegio sindacale vigila affinchè la società produca la documentazione utile per essere ammesso al concordato, in tempi utili.

Vigila, inoltre, sui requisiti di legge dell’attestatore e verifica, solo dal punto di vista formale, il contenuto dell’attestazione.

Se la società, in alternativa alla proposta di concordato, deposita una domanda di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis l. fall., il collegio sindacale vigila che ricorrano i presupposti richiesti dalla legge; intensifica la vigilanza sugli assetti organizzativi anche in funzione di garantire il rispetto della par condicio creditorum.

Qualora il tribunale proceda alla nomina del cosiddetto “precommissario“, si ritiene che l’organo di controllo, permanendo nell’esercizio delle sue funzioni, debba favorire un flusso virtuoso di informazioni con l’organo di nomina giudiziaria, procedendo a segnalare allo stesso eventuali irregolarità riscontrate nella gestione in modo da rimetterlo in grado di riferire tempestivamente al tribunale.

Vigilanza sul concordato in continuità

Il Collegio Sindacale, una volta informato della deliberazione della società di presentare una proposta di concordato in continuità, deve vigilare sull’adeguatezza degli assetti in relazione all’esigenza di continuazione dell’attività di impresa ovvero sull’opportunità di porre in essere altre operazioni che assicurino comunque che l’impresa possa continuare la sua attività.

Anche in tale fattispecie, il Collegio Sindacale non entra nel merito del piano, visto che lo stesso deve essere attestato da un professionista; l’organo di controllo continua ad esercitare i controlli in materia professionalità ed indipendenza dell’attestatore nonché di regolarità formale dell’attestazione.

Nel caso in cui uno o più creditori abbiano presentato proposte concorrenti a quella della società, l’attestazione deve fare riferimento alla circostanza presentata dalla società soddisfi almeno il 30% dell’ammontare dei crediti chirografari.

Il piano potrebbe prevedere anche l’alienazione di asset no core al fine di acquisire flussi di cassa utili per il soddisfacimento dei creditori unitamente ai flussi rivenienti dalla gestione: il Collegio Sindacale deve verificare che, durante la liquidazione, vengano rispettati tempi e contenuti previsti nel piano.

Particolare considerazione bisogna dare alla prosecuzione dei contratti in corso di esecuzione che non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura, in particolare, nel caso di contratti pubblici, i sindaci devono verificare che nel piano sia stata allegata una attestazione del professionista sulla conformità dei contratti al piano e sulla ragionevole capacità di adempimento da parte della società.

Nel caso in cui intenda partecipare a nuove procedure ad evidenza pubblica, il collegio deve vigilare che la società presenti negli atti di gara sia la relazione del professionista attestante la conformità del contratto agli obiettivi del piano, sia la dichiarazione di garanzia di altro operatore avente i requisiti di legge.

25 novembre 2015

Maria Benedetto