La lettura e l’interpretazione letterale dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 sembrerebbe precludere il diritto alla detrazione dell’Iva nell’ipotesi di omessa registrazione delle fatture, ma la giurisprudenza si è pronunciata in senso opposto.
La disposizione citata prevede espressamente che il contribuente deve annotare le fatture “anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”. Ne consegue ulteriormente che la mancata registrazione determina automaticamente la “perdita” del diritto alla detrazione del tributo. La conclusione risulta tra l’altro confermata da un orientamento della Corte di Cassazione anche laddove la fattura di acquisto sia annotata in altri registri (Cass. nn. 28333/2005 e 11109/2003).
Questo orientament