Il compenso del curatore deve essere proporzionato all’importanza del fallimento

il compenso liquidato al curatore del fallimento da parte del Tribunale deve tenere conto dell’opera prestata e dei risultati ottenuti e dell’importanza del fallimento e deve consistere in una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato

Il compenso al curatore di un fallimento deve essere calcolato su alcuni elementi tra i quali devono essere annoverati l’importanza del fallimento, l’opera prestata, i risultati ottenuti e le sollecitudine con cui le operazioni sono state effettuate; la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20111 del 7 ottobre 2015, ha accolto il ricorso di un professionista che si era lamentato del compenso esiguo (€ 516,46) ottenuto come curatore fallimentare di un’azienda, da parte del Tribunale.

Il compenso del curatore fallimentare

Occorre evidenziare che, ai sensi dell’art. 39, L.F., l’incarico di curatore dà diritto ad un compenso ed al rimborso delle spese sostenute. A tal fine l’organo della procedura concorsuale è tenuto a depositare presso la cancelleria del giudice delegato apposita istanza indirizzata al Tribunale fallimentare. Ricevuta la richiesta, il Tribunale deve acquisire la relazione del giudice delegato che esprime, anche oralmente, il suo parere circa l’impegno del curatore ed i risultati ottenuti, al fine di fornire tutti gli elementi utili per la determinazione della misura del compenso da liquidare. La liquidazione delle spese e del compenso è resa quindi dal Tribunale (anche se il fallimento si chiude con concordato) con decreto adeguatamente motivato a pena di nullità, ovvero, secondo quanto afferma la migliore giurisprudenza, connotato dalla specifica indicazione dei criteri seguiti in riferimento al caso concreto. Il provvedimento del Tribunale fallimentare non è soggetto a reclamo alla Corte d’Appello ma è impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività. Il ricorso può essere proposto sia dal curatore istante, sia dal fallito, al fine di dedurre le violazioni in cui il Tribunale sia incorso: il termine per impugnare è di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 325, c. 2, c.p.c., e decorre dalla data di comunicazione del provvedimento fatta dalla cancelleria alla parte ricorrente.

La liquidazione del compenso, secondo quanto recita testualmente il comma 2, dell’articolo 39, L.F. “è fatta dopo l’approvazione del rendiconto”. La norma è, dunque, chiara nell’affermare che la liquidazione del compenso deve avvenire al momento della chiusura del fallimento, dopo l’approvazione del rendiconto, posto che, evidentemente, è solo in questa fase temporale che è possibile valutare adeguatamente l’importanza e l’efficacia di tutta l’attività svolta dall’organo della procedura.

Secondo l’orientamento della dottrina dominante, con la locuzione “attivo realizzato” si deve ricomprendere non solo il ricavato delle operazioni di liquidazione, ma anche il valore dei beni inventariati, dei crediti e degli incassi conseguiti dal curatore durante la sua gestione.

Una particolare ipotesi, disciplinata dall’art. 2, del D.M. 570/92, e oggetto di numerose pronunce della Cassazione, riguarda l’evenienza in cui in uno stesso fallimento si avvicendino più curatori. L’orientamento dominante prevede che nel caso in cui più curatori si succedano nell’ambito di una medesima procedura il compenso sarà determinato una sola volta e sarà pari a quello complessivamente dovuto, ripartito tra i diversi soggetti in considerazione dell’attività svolta, in relazione anche ai parametri e ai criteri indicati dall’art. 1, del citato D.M. 572/1992.

Questo comporta che nel caso in cui il compenso sia già stato liquidato al curatore precedente, sarà possibile per il successivo chiedere una modifica della precedente liquidazione.

Il provvedimento, infatti, non può avere i caratteri della definitività e immodificabilità sino alla chiusura del fallimento stesso.

Sempre in tema di criteri relativi alla liquidazione del compenso, il provvedimento con il quale viene liquidato l’effettivo ammontare, deve essere congruamente motivato. Il giudice, infatti, deve sempre indicare i parametri seguiti per la determinazione dell’ammontare della liquidazione rendendo così possibile un controllo successivo sull’uso della discrezionalità lasciatagli dal legislatore. In caso di mancanza della motivazione, la giurisprudenza ne prevede il ricorso in cassazione ex art. 111 Cost..

Il contenzioso

Provvedendo sulla richiesta di liquidazione del compenso per l’attività svolta, quale curatore di un fallimento di una SRL, il professionista ha impugnato il decreto del Tribunale che ha determinato nel minimo previsto dall’art. 4, D.M. n. 570/1992, pari a euro 516,46, oltre spese generali e spese documentate, la somma spettante al professionista. Ciò tenuto conto che l’attivo realizzato era pari a euro 46,64 e il passivo accertato era pari a euro 70.000.000,00.

Contro il predetto decreto il professionista ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione di norme di diritto nonché omessa motivazione su punto decisivo e formula, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, i seguenti quesiti:

1) se, in base al combinato disposto degli articoli 39 L.F. e 1, 2 del D.M. 570/92, il compenso liquidabile al curatore fallimentare vada in ogni caso, quindi anche nell’ipotesi di mancanza di fondi, determinato, tenuto conto dell’opera dal medesimo prestata, in base ai parametri indicati nei suddetti articoli del Decreto Ministeriale, applicando le percentuali indicate sull’attivo realizzato ed il passivo accertato nel corso della procedura concorsuale;

2) se, ai fini della determinazione del compenso spettante al curatore fallimentare per l’attività dal medesimo espletata, il disposto dell’art. 4, c. 1, D.M. 570/92, rivesta una funzione meramente residuale, dovendo lo stesso trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui, applicando i criteri generali posti dagli articoli 1, 2 e 3 dello stesso Decreto Ministeriale, l’importo liquidato, a titolo di compenso, non raggiunga la somma di attuali euro 516,46.

L’analisi della Corte di Cassazione

Secondo la Corte di Cassazione il ricorso è fondato. Occorre premettere, osservano i giudici di legittimità, che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell’art, 39 della L.F., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (d.m. 28 luglio 1992 n. 570), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Sez. 1, Sentenza n. 6202 del 15/03/2010).

L’art. 1, del decreto 28 luglio 1992, n. 570 , dispone che il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell’art. 39, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato non superiore a determinate misure. Inoltre, al curatore è corrisposto, sull’ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti tale cifra.

Il primo comma dell’art. 4, del citato D.M. 570/1942 poi, prescrive che “il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non può essere inferiore, nel suo complesso, a un milione di lire (ora euro 516,46), salvo il caso previsto dall’art. 2, comma 1”; ossia, nell’ipotesi di cessazione dalla carica prima della chiusura delle operazioni di fallimento.

L’ipotesi di liquidazione del compenso in assenza o insufficienza dì attivo, invece, non è contemplata dal predetto decreto ministeriale come giustificante una liquidazione che prescinda dai criteri dettati dall’art. 1.

Anche in tal caso, dunque, il compenso deve essere determinato applicando le percentuali sull’attivo (se esistente) e quelle sul passivo mentre la somma minima liquidabile è determinata a garanzia dell’organo del fallimento, nelle ipotesi in cui i criteri dettati dall’art. 1, conducano alla liquidazione di una somma inferiore a quella minima.

Le conclusioni

I giudici di legittimità osservano che, nel caso in esame, il provvedimento del tribunale, pur contenendo il riferimento alla consistenza dell’attivo e del passivo, ha, senza alcuna giustificazione, liquidato la somma minima prevista nel citato art. 4, pur essendo applicabile il criterio basato sull’entità del passivo.

Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio al Tribunale in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi innanzi enunciati e per il regolamento delle spese.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui la sentenza in commento si adegua, sono criteri di valutazione dell’attività del curatore, che possono essere individuati solo nell’ambito e a conclusione del procedimento di approvazione del conto di gestione, l’opera prestata, i risultati ottenuti, l’importanza del fallimento, la sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni.

Il compenso da riconoscersi al curatore deve essere determinato anche in relazione alla efficienza ed effettività della attività svolta, e pertanto ai tempi e alla economicità della gestione, nonché alla relativa efficacia in ordine al conseguimento degli obiettivi della procedura concorsuale, primo fra i quali la più vantaggiosa liquidazione dell’attivo. Ciò non esclude la possibilità che, nel corso della procedura, siano concessi degli acconti al curatore per “giustificati motivi”, che normalmente vengono individuati nell’esecuzione di riparti parziali o nella vendita di cespiti immobiliari, tenuto conto sia dell’attività prestata che dei risultati ottenuti.

19 ottobre 2015

Federico Gavioli