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Decreto Internazionalizzazione: come cambia la detraibililità degli interessi passivi dal reddito d’impresa
Con l’art. 4 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 147 (di seguito decreto internazionalizzazione) il Governo ha dato attuazione al precetto della legge delega rivedendo il regime di deducibilità degli interessi passivi.
Cosa cambia con Decreto Internazionalizzazione
Tra le novità, segnaliamo:
1. abrogazione della norma che consentiva al consolidato nazionale di rafforzare il proprio ROL di gruppo utilizzando anche il ROL di società controllate estere che non potevano far parte del consolidato nazionale. L’abrogazione, come si vedrà oltre, ha l’obiettivo di contrastare comportamenti elusivi potenzialmente rinvenibili nella disposizione;
2. possibilità, da parte delle società nazionali di includere nel proprio ROL anche il flusso di dividendi che perviene da società controllate estere. La disposizione ha l’obiettivo di compensare, concettualmente, l’abrogazione della norma del punto precedente per i soggetti che investono proprie risorse in soggetti esteri funzionali ad esigenze di rafforzamento del business nazionale;
3. abrogazione del regime di limitazione contenuto nell’art. 3, co. 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che disciplinava la deducibilità interessi passivi su alcuni titoli obbligazionari non negoziati in Paesi “white list”. Il mercato dei tassi d’interesse oramai asfittico e la diversa modalità di tassazione per le persone fisiche degli interessi riferiti a detti titoli non giustifica più il mantenimento della disciplina antielusiva concepita in altri tempi;
4. la individuazione della nozione di società immobiliare che può dedurre gli interessi passivi su mutui contratti per la costruzione e acquisto di immobili destinati alla locazione, al quale è dedicato il capitolo precedente di questo volume.
Le nuove disposizione avranno efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso, dunque per i “solari” dal 2016. Pertanto, ancora per il periodo d’imposta 2015, continuerà ad applicarsi la vecchia disciplina.
I soggetti interessati alle modifiche
Le modifiche riguardano tutti i soggetti Ires, salvo quelli per i quali già prima vi erano disposizioni particolari e, dunque, la nuova normativa non si applica a:
- le banche e altri soggetti finanziari:
- le società consortili costitute per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’art. 96 del regolamento di cui al d.P.R. n. 554/1999;
- le società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- le società costituite per il realizzo e l’esercizio di interporti di cui alla legge n. 240/1990.
Non sono, inoltre, interessati alla modifica i soggetti Irpef, per i quali la disciplina, contenuta nell’art. 61 del Tuir, non ha subito variazioni.
20 ottobre 2015
Lelio Cacciapaglia, Giuseppe Mercurio e Marianna Annichiarico