la mancata risposta dell’ente impositore entro il termine di 220 giorni rende nulla la pretesa tributaria: è quindi annullata, di diritto, la partita debitoria verso l’Erario, in virtù dell’applicazione del principio del silenzio-assenso
La mancata risposta dell’ente impositore entro i termini previsti dall’art. 1, co. 537 d
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