Cartelle nulle se l’Ufficio non risponde entro 220 giorni

la mancata risposta dell’ente impositore entro il termine di 220 giorni rende nulla la pretesa tributaria: è quindi annullata, di diritto, la partita debitoria verso l’Erario, in virtù dell’applicazione del principio del silenzio-assenso

La mancata risposta dell’ente impositore entro i termini previsti dall’art. 1, co. 537 della legge 24/12/2012, n. 228, rende nulla la pretesa tributaria. E’ quindi annullata, di diritto, la partita debitoria verso l’Erario, in virtù dell’applicazione del principio del silenzio-assenso. Sono queste le osservazioni formulate dai Giudici tributari di prime cure di Lecce e di Milano, aderenti alla disciplina dettata dalla Legge di Stabilità per l’anno 2013.

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