Società neocostituite e nuove modalità di opzione per i regimi fiscali (tra cui la trasparenza fiscale)

le società di capitali neocostituite nel periodo di imposta 2015 potranno esercitare immediatamente l’opzione per il consolidato nazionale, per il regime di trasparenza e per la tonnage tax; non sarà necessario attendere il periodo di imposta 2016, in particolare la presentazione della prossima dichiarazione dei redditi

 

Le società di capitali neocostituite nel periodo di imposta 2015 potranno esercitare immediatamente l’opzione per il consolidato nazionale, per il regime di trasparenza e per la tonnage tax. Non sarà necessario attendere il periodo di imposta 2016, ed in particolare la presentazione della dichiarazione dei redditi da effettuarsi entro il 30 settembre del 2016.

 

I chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 80/E del 14 settembre 2015. In particolare, la soluzione è stata trovata ritenendo come in questi casi le società neo costituite possano seguire le precedenti modalità di esercizio dell’opzione, quindi manifestando l’opzione con il “vecchio” modello.

I dubbi interpretativi sono sorti a seguito delle novità previste dal Decreto legislativo n. 175/2014 (c.d. semplificazioni), che ha modificato completamente la disciplina. In base alle nuove regole, nel Modello Unico 2015 (relativo al periodo di imposta 2014), i cui termini di presentazione scadono il 30 settembre 2015, deve essere esercitata l’opzione i cui effetti si produrranno solo dall’inizio dell’anno 2015 (l’anno successivo).

Analogamente, prima dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate, le società costituite nel 2015 avrebbero potuto esercitare l’opzione nel modello Unico 2016 (la cui presentazione scade il 30 settembre 2016), i cui effetti si sarebbero prodotti solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016. Conseguentemente le predette società, non dovendo presentare il modello relativo al periodo di imposta 2014 (in quanto non esistenti), si sarebbero trovate nella concreta impossibilità di far valere gli effetti dell’opzione sin dal primo anno. In buona sostanza nel 2015 (anno di costituzione) non avrebbero potuto applicare né il regime di trasparenza, né la tassazione consolidata.

 

Ora, però, il problema è stato risolto e l’Agenzia delle entrate ha trovato una soluzione relativa al passaggio dalla precedente disciplina alle nuove regole. In questo modo la Risoluzione delle entrate ha posto rimedio al “vuoto normativo” ritenendo utilizzabile, per le società neocostituite, il “vecchio” modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che, conseguentemente, non scomparirà (almeno per ora) completamente.

 

La risoluzione in commento ha preso in esame il caso di una società di persone che si è trasformata in società di capitali con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, sembra ragionevole applicare la soluzione delle Entrate anche a fattispecie diverse e quindi anche alle società neocostituite non oggetto di trasformazione. Il problema è lo stesso e la soluzione non dovrebbe essere limitata all’applicazione del regime di trasparenza, ma anche alla tassazione “consolidata”, all’applicazione dell’Irap con il metodo del bilancio e al regime della tonnage tax.

In buona sostanza una srl costituita nel 2015 potrà inviare la comunicazione con il vecchio modello, ma secondo la nuova tempistica, quindi entro il 30 settembre del 2016 (non il 30 giugno). Il termine sarà quello nuovo, cioè quello introdotto dalla nuova disciplina del Decreto legislativo sulle semplificazioni anche se, per rendere possibile l’opzione con efficacia immediata, si utilizzerà il modello precedente manifestando l’opzione al di fuori della dichiarazione dei redditi che, come è intuibile, nel 2016 non dovrà essere presentata (la società si è costituita nel 2015).

Naturalmente la soluzione individuata non vale per gli anni successivi. In tali ipotesi si applicherà esclusivamente la nuova normativa e l’opzione dovrà essere effettuata esclusivamente all’interno del nuovo quadro presente nel Modello Unico.

29 settembre 2015

Nicola Forte