L'incertezza giurisprudenziale sulla sospensione dei termini dell’accertamento con adesione

la Cassazione, intervenendo in materia di tributi locali, ha ritenuto inapplicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali quale quello dell’accertamento con adesione

Con l’ordinanza n. 11632 del 5 giugno 2015 (ud 7 maggio 2015) la Corte di Cassazione, intervenendo in materia di tributi locali (ICI), ha ritenuto inapplicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali quale quello dell’accertamento con adesione.

LA SENTENZA

La giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere inapplicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali. In questa direzione, superando l’orientamento espresso da Cass. n. 2682/11, si è ormai stabilmente affermato che la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti d’imposizione tributaria prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, è volta a garantire un concreto spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa (cfr. Cass. n. 28051 del 2009), per di più escludendo la cumulabilità della sospensione disposta da detta disposizione con quella prevista in tema di condono – L. n. 289 del 2002, art. 15, specificamente ritenendo che ‘… la sospensione prevista dalla legge sul condono incide sui tempi per la proposizione del ricorso giurisdizionale in concordanza col tempo concesso per il perfezionamento della definizione agevolata (art. 15, comma 2)’“.

In secondo luogo, gli ermellini richiamano un proprio precedente (Cass. n. 16347 del 2013) secondo cui “la non cumulabilità è coerente alla non cumulabilità della sospensione dei termini feriali con quelli di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, affermata da Cass. 28 giugno 2007, n. 14898 e 11 marzo 2010, n. 5924 – cfr. Cass. n. 10741/2014; 16877/2014, Cass. n. 16876/2014; Cass. n. 23576/2012”.

 

Facendo dunque applicazione al caso di specie di siffatti principi generali (idonei a superare il diverso avviso espresso dalla prassi amministrativa, R.M. n.159/1999), osserva la Corte che “nessun errore in diritto risulta avere commesso la CTR che ha correttamente ritenuto di non applicare la sospensione del periodo feriale al termine di 90 giorni relativo all’accertamento con adesione – intervenuto dopo 54 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, poi concludendo che il termine per la proposizione dell’appello – pure computando la sospensione feriale (46 giorni) per il residuo del termine di 60 dalla notifica dell’atto di accertamento (pari a 4 giorni) – era ormai decorso all’epoca della proposizione dell’impugnazione – sia essa avvenuta il 10 ottobre 2009 – come ritenuto dalla parte ricorrente (pag. 8 ricorso) ovvero il 10 novembre 2009 come indicato in sentenza”.

 

Breve nota1

Come è noto la presentazione dell’istanza prevista dal comma 2, dell’art. 6, produce fra l’altro, la sospensione per 90 gg. dei termini di impugnazione dell’atto, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente, per dar modo all’ufficio di riesaminare l’atto ed al contribuente di produrre le proprie osservazioni, a cui vanno aggiunti – se ivi ricadenti – i termini di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno (ora 31/8 ndr), prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742”.

Sul punto, la R.M. n.159/E dell’11 novembre 1999, peraltro richiamata nella sentenza in commento e ritenuta superata dalla Corte – ha chiarito che il periodo di sospensione di 90 giorni, di cui all’art.6, comma 3, del citato D.Lgs. n. 218/1997, rientra – per logica connessione con i termini processuali – nell’ambito applicativo dell’art.1, secondo periodo, della richiamata L. n. 742/1969, dal momento che i due periodi di sospensione in argomento assolvono a diverse finalità, così che il periodo di sospensione feriale opera ogni qual volta il periodo di sospensione di 90 giorni venga a ricadere, come termine iniziale o come termine finale, nell’arco temporale che va dal 1° agosto al 15 settembre (ora 31/8 ndr), come anche nell’ipotesi in cui il periodo feriale sia ricompreso nel periodo dei 90 giorni.

Da più parti è stato osservato che si tratta di effetti di sospensione automatica che si verificano a prescindere dall’esito del contraddittorio e dell’eventuale perfezionamento o meno dell’adesione.

Nello specifico, l’A.F., con la circolare n.65/2001 ha precisato che “la negativa conclusione del procedimento non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere previsto dal co. 3 dello stesso art. 6. Tale norma assegna, infatti, alla presentazione dell’istanza di adesione l’effetto automatico e predeterminato di sospensione, per 90 giorni, dei termini per impugnare l’atto di accertamento notificato dall’ufficio, non prevedendo alcuna causa di decadenza dalla sospensione stessa”.

L’intervento di prassi puntualizza che la disposizione in esame non correla in alcun modo il periodo di sospensione all’eventuale anticipato esito negativo dell’istanza di adesione e, pertanto, “sia sul piano testuale che di ricostruzione logico-sistematica non è fondatamente sostenibile la comprimibilità del periodo di sospensione fissato dalla legge in novanta giorni”.

 

Anche la massima giurisprudenza di legittimità si è attestata sulle posizioni dell’A.F.: con la sentenza n. 2682 del 4 febbraio 2011 (ud. del 4 giugno 20100) la Corte di Cassazione ha legittimato il cumulo dei sessanta giorni previsti per la proposizione del ricorso introduttivo con il termine dei novanta giorni disposto per la sospensione dei termini previsti dall’accertamento con adesione, ai quali vanno aggiunti i quarantasei giorni previsti dalla sospensione dei termini per il periodo feriale, e la sospensione dei termini previsti per effetto delle proroghe da condoni. Per la Corte di Cassazione, “di tali diversi periodi di sospensione dei termini la società contribuente aveva il pieno diritto di poterne usufruire non essendo previsto da alcuna norma di legge il divieto di cumulabilità delle sospensioni, nè a tale cumulo osta alcuna altra ragione di opportunità essendo diverse le rationes sulle quali dette previsioni sono fondate; a titolo esemplificativo, occorre ricordare che la sospensione del termine per l’impugnazione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, comma 3, di 90 giorni si fonda sulla necessità di dare al contribuente un ragionevole lasso di tempo per valutare la convenienza o meno di aderire al concordato tributario dopo avere esaminato il carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e l’opportunità di evitare una contestazione giudiziaria (Cass. n. 28051/2009), mentre quello previsto dalla L. n. 289 del 2002 era finalizzato a non distogliere i funzionali dell’A.F. dall’esame delle pratiche di definizione agevolata con altre diverse incombenze; infine la sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969 è ispirata all’irrinunciabilità del diritto alle ferie”.

L’odierna presa di posizione della Corte, sicuramente più restrittiva rispetto alla posizione delle Entrate, è stata oggetto di question time (n. 5-06008 del 9 luglio 2015). In Commissione Finanze alla Camera si è rilevato che dalle ultime modifiche presenti nel D.Lgs. della riscossione e del contenzioso emerge la volontà legislativa di ritenere applicabile la sospensione dei termini feriali anche ai procedimenti amministrativi, che si collocano nella fase antecedente a quella processuale, così come peraltro già previsto per la mediazione.

 

20 luglio 2015

Francesco Buetto

1 Cfr. ANTICO, La legittima sospensione dei termini avallata dalla Corte di Cassazione, in www.https://www.commercialistatelematico.com, 2012;