Il contenzioso fiscale va in ferie solo ad Agosto (non più fino al 15 settembre)

Accertamento con adesione, definizione dei processi verbali di constatazione, definizione agevolata delle sanzioni e acquiescenza, mediazione, procedimenti cautelari: dal 2015, per la prima volta, il periodo di sospensione feriale dei termini processuali dura meno: i giorni di sospensione previsti sono 31, dall’1 al 31 agosto e non più 46…

 

Per effetto dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall’art.16, del D.L. n.132 del 12 settembre 2014 (cd. Decreto giustizia), convertito, con modificazioni, in Legge n.162 del 10 novembre 2014, il Fisco va in ferie estive per 31 giorni e non più per 45 giorni.

Infatti, il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno per la prima volta e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione.

 

Sospensione del contenzioso fiscale

sospensione del contenzioso fiscaleIl periodo di sospensione gioca per tutte le liti tributarie e quindi sono soggetti alla sospensione tutti gli atti indicati all’art. 19 del D. Lgs. 546/1992, che identifica gli atti impugnabili nonchè l’oggetto del ricorso.

La sospensione trova applicazione per tutti gli adempimenti processuali cui sono tenuti sia il ricorrente (contribuente) che la parte resistente (uffici finanziari, ente locale, Concessionario per la riscossione).

Invece, la sospensione, per effetto di quanto disposto dall’art. 3 della legge 742/1996, non si applica ai procedimenti cautelari.

Discorso a parte merita la mediazione introdotta dall’art. 39, c. 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’art.17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dall’1 aprile 2012, pena l’inammissibilità del ricorso.

La circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 ha affermato che

“al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si applicano inoltre le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, stante lo stretto nesso tra la presentazione dell’istanza e la proposizione del ricorso giurisdizionale, nonché il richiamo espresso all’applicabilità dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, contenuto – come si è detto – nel comma 6 dell’articolo 17-bis in argomento”.

La sospensione di diritto non trovava, invece,

“applicazione nel corso della procedura di mediazione vera e propria, di cui ai commi 7 e seguenti del citato articolo 17-bis, che deve pertanto concludersi comunque nel termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale”.

Tuttavia, la sospensione di diritto trova, adesso applicazione a seguito della modifica apportata dall’art. 1, c. 611, della Legge n.147 del 2013.

 

 

Sospensione degli strumenti deflativi del contenzioso

L’accertamento con adesione

Il D.Lgs. n. 218/97, per consentire all’ufficio ed al contribuente di valutare con la dovuta attenzione il contenuto dell’atto di accertamento cui l’istanza di adesione si riferisce, ha previsto una sospensione di 90 giorni dei termini per ricorrere, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente.

La circolare n.235/E/1997 precisa che “per i termini di impugnazione si deve ovviamente considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742”.

Tale posizione è stata ribadita con la R.M. n. 159/E dell’11 novembre 1999, che ha affermato che il periodo di sospensione di 90 giorni, di cui all’art. 6, c. 3, del D.Lgs. 218/1997, rientra (per logica connessione con i termini processuali) nell’ambito applicativo dell’art. 1, per. 2, della richiamata legge 742/1969, dal momento che i due periodi di sospensione in argomento assolvono a diverse finalità: quello feriale è collegato al periodo in cui ricadono i termini processuali, mentre quello dei 90 giorni è connesso, invece, ad un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di concordato.

 

La definizione dei processi verbali di constatazione

Al fine di offrire ai contribuenti un ulteriore istituto deflativo, l’art. 83, comma 18, del D.L. n. 112/2008, ha introdotto, nell’ambito del D.Lgs. n. 218/97, dopo l’art. 5, l’art. 5-bis, titolato “Adesione ai verbali di constatazione”, con il quale

“Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione n materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

La norma è dettata per le attività di accertamento ai fini delle imposte dirette ed IVA.

L’adesione all’istituto comporta l’accettazione integrale del contenuto del processo verbale di constatazione e deve essere effettuata entro i 30 giorni successivi alla data della consegna/notifica del Pvc, mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate ed all’organo che ha redatto il verbale.

Nei successivi 60 giorni l’Agenzia delle entrate notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertament parziale.

La sospensione dei termini, di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non trova applicazione, atteso che il Pvc non è atto impugnabile autonomamente.

 

La definizione agevolata delle sanzioni e acquiescenza

La sospensione dei termini processuali consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti per la definizione agevolata delle sanzioni e per l’acquiescenza (art. 17, c. 2, del D. Lgs. 472/1997 e art. 15 del D.Lgs. 218/1997), atteso che gli effetti premiali derivano dal pagamento intervenuto “entro i termini di proposizione del ricorso”.

 

 

29 luglio 2015

Francesco Buetto