Se il Comune non dimostra e motiva i costi del servizio di raccolta rifiuti il cittadino non paga la TARES!

per poter riscuotere la TARES il Comune deve adeguatamente esplicare i calcoli seguiti per determinare l’imposta dovuta dal contribuente e dimostrare che i costi del servizio sono quelli su cui si basa la TARES applicata

Una importantissima sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce (la n. 1891/02/15 del 21/4/2015) ha stabilito un paio di principi importantissimi per i contribuenti e per chi si occupa di difenderli in contenzioso.

LA MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

In prima battuta la Commissione rimarca un aspetto già spesso trattato in giurisprudenza ma sempre utile da ricordare: con varie sentenze, tra cui ad esempio la sentenza n. 15638 del 12/8/2004, la Corte di Cassazione ha statuito che “…una congrua, sufficiente ed intellegibile motivazione deve sempre sussistere in relazione ai presupporti (ed alle finalità) dell’atto e non può, quindi, essere riservata ai soli avvisi di accertamento della tassa. Alla cartella di pagamento sono comunque applicabili i principi di ordine generale indicati in ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della legge 241/1990…” … una diversa interpretazione si porrebbe, del resto, in insanabile contrasto con la Costituzione, in riferimento agli articoli 3 (sotto il profilo della disparità di trattamento, rispetto agli altri atti della pubblica amministrazione e del difetto di ragionevolezza) e 24 (sotto il profilo della ingiustificata lesione del diritto di difesa del contribuente): ciò a maggior ragione, allorchè la cartella di pagamento della TARSU non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento.

Quindi, sostiene la Commissione, nel caso trattato la cartella di pagamento impugnata è nulla in quanto priva della necessaria motivazione, come invece imposto dall’art. 7, primo comma, della legge 212/2000, lo Statuto dei diritti del contribuente. L’unica motivazione riportata dal Comune è stata: “ruolo n. 2014/136 TARES”: non si tratta di una motivazione sufficiente e anche per questo motivo la Commissione ha accolto il ricorso.

LA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

Ma la Commissione ha affrontato anche un altro, nuovo, importantissimo principio: l’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al DPR 158/1999 prevede che …la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1. Ebbene nel caso di specie il Comune non ha dimostrato i costi afferenti al servizio dei rifiuti urbani e il contribuente non ne ha potuto valutare l’effettività e congruità. Ciò allo scopo di verificare le tariffe applicate.

Ciò che si intende sottolineare ed evidenziare non è tanto il caso di specie trattato nella Sentenza ma l’importantissimo principio sostenuto in udienza dall’avv. Maurizio Villani, difensore del contribuente: vi è palese difetto di motivazione non solo nella cartella esattoriale ma anche nel regolamento comunale relativo al servizio rifiuti, perché anche il regolamento non mette il contribuente nella condizione di potersi difendere efficacemente, in quanto non conosce come il Comune è arrivato, non solo a determinare le tariffe tra il minimo e il massimo, ma soprattutto a quantificare le relative cifre.

Ma allora ci chiediamo: abbiamo verificato i regolamenti del Comune nel quale operiamo? Il regolamento esplicita in maniera chiara e comprensibile come si è arrivati a determinare il costo del servizio rifiuti? Il regolamento determina con precisione, e con motivazione corretta, le tariffe minime e massime per ogni attività?

Se le risposte sono negative: le pretese del Comune potrebbero essere annullabili per carenza di motivazione, sia della cartella esattoriale sia anche del regolamento comunale.

10 giugno 2015

Roberto Pasquini