Nuovi contribuenti forfettari: il versamento dell'acconto ha particolarità da conoscere

per i contribuenti che nel 2015 applicano il nuovo regime agevolato forfettario vi sono alcuni dubbi sulla gestione dell’acconto IRPEF dovuto in base alle risultanze di Unico 2015

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 59/E dell’11 giugno 2015 ha istituito i nuovi codici tributo utilizzabili dai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per il versamento del saldo il codice tributo 1792, denominato “imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”, sarà concretamente utilizzato l’anno prossimo, quindi entro il 16 giugno 2016 (per il saldo del 2015). Invece i codici relativi agli acconti, 1790 (prima rata) e 1791 (seconda rata) potranno essere utilizzati già con riferimento alla prossima scadenza del 6 luglio 2015 (dopo la proroga annunciata dal MEF la cui scadenza originaria era il 16 giugno 2015).

In concreto possono essersi verificati diversi casi in cui il contribuente ha cessato il precedente regime entro il 31 dicembre 2014, passando dal regime ordinario o dei minimi al nuovo regime forfetario introdotto dalla legge di Stabilità del 2015. In tali ipotesi possono sorgere incertezze nel calcolo dell’acconto dovuto per il 2015. L’Agenzia delle entrate, oltre ad istituire i nuovi codici tributo, avrebbe potuto fornire gli opportuni chiarimenti.

 

In ogni caso sembra corretto affermare che i nuovi codici tributo relativi agli acconti dovuti per il 2015 e relativi al nuovo regime forfetario debbano essere utilizzati solo qualora il contribuente intenda applicare il metodo previsionale.

Se il soggetto interessato proviene dal regime ordinario (nel 2014) l’applicazione del metodo previsionale può essere particolarmente conveniente. Tale soggetto potrebbe far valere, in alternativa, il metodo storico, ma la scelta potrebbe essere in alcuni casi poco vantaggiosa. In quest’ultimo caso si dovrà fare riferimento all’importo indicato al rigo RN34 “DIFFERENZA”. In occasione della presentazione del Modello Unico 2016, gli importi versati a titolo di acconto, calcolati in base al metodo storico, non potranno essere considerati a scomputo della nuova imposta forfetaria dovuta nella misura del 15 per cento. In questo caso è probabile che il credito da recuperare debba essere indicato nel quadro RN del Modello Unico 2016, per poi “transitare” nel quadro RX. Viceversa, in base al criterio previsionale il contribuente dovrà prima determinare (in via presuntiva) il reddito calcolato in base alla percentuale forfetaria, successivamente applicare l’aliquota del 15% e sull’importo così determinato dovrà essere calcolato il relativo acconto.

 

Un’operazione più o meno simile dovrà essere effettuata dai contribuenti che nel periodo di imposta 2014 hanno applicato il regime dei minimi e con decorrenza dal 1 gennaio 2015 applicano il regime forfetario. In particolare, se si applica il metodo storico, l’acconto deve essere calcolato sull’importo indicato nel Modello Unico 2015, in corrispondenza del rigo LM14 “DIFFERENZA”. In tale ipotesi, probabilmente, non sarà possibile, in sede di presentazione del Modello Unico 2016, lo scomputo dalla nuova imposta forfetaria. E’ probabile che le somme versate a titolo di acconto possano essere “recuperate” con l’indicazione delle stesse all’interno del quadro RN. In questo caso si dovranno attendere le istruzioni relative al periodo di imposta 2015 (modello Unico 2016). In alternativa si potrà applicare il metodo previsionale determinando, in via presuntiva, l’imposta forfetaria del 15 per cento (dopo aver determinato il reddito forfetario) procedendo successivamente al calcolo dell’acconto. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i nuovi codici istituiti dalla Ris. n. 59/E del 2015 in rassegna.

I contribuenti che hanno applicato per l’ultima volta il regime delle nuove iniziative produttive nel 2014 (essendo stato abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 2015) non sono obbligati ad effettuare alcun versamento a titolo di acconto. Infatti, una delle peculiarità del predetto regime consiste nell’obbligo di versamento delle sole somme dovute a titolo di saldo.

20 giugno 2015

Nicola Forte