Le agevolazioni per investimenti strumentali: il nuovo credito d’imposta

una guida pratica per gestire correttamente in UNICO 2015 il nuovo credito d’imposta destinato ai contribuenti che investono nell’acquisto di nuovi beni strumentali

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. “Decreto competitività 2014“) convertito in L. n. 116/2014, ha introdotto una serie di disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

In particolare, l’art. 18, del citato D.L. n. 91/2014 (letto dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 5/2015) ha previsto un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Detto credito, pur se utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2016, impone l’utilizzo dell’apposito quadro in sede di Unico 2015.

IL CREDITO D’IMPOSTA

L’art.18, del D.L. n. 91/2014, entrato in vigore il 25 giugno 2014, ha concesso ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015, un credito d’imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Le parole chiave

Il credito d’imposta è attribuito per gli investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015.

La divisione 28 comprende, in linea di massima, i macchinari utilizzati dalle imprese manifatturiere.

Il credito d’imposta è pari al 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Il comma 2, dell’articolo 18, del D.L. n. 91/2014, riconosce l’applicazione del credito d’imposta anche alle imprese in attività alla data del 25 giugno 2014, anche se con un’attività d’impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014 il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.

Il comma 3, dell’articolo 18, D.L. n. 91/2014 dispone l’esclusione del credito d’imposta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

Le modalità di ripartizione ed utilizzo

Il comma 4, del citato articolo 18, del D.L.n.91/2014 prevede che il credito d’imposta vada ripartito nonché utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, del T.U. N .917/86.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, e pertanto dal 1° gennaio 2016.

I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”.

Casi particolari

In forza di quanto previsto dal comma 5, dell’articolo 18, del D.L.n.91/2014, i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d’imposta solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

In pratica, nei casi specifici, l’accesso all’agevolazione è altresì condizionato al comprovato adempimento degli obblighi previsti, in attuazione delle direttive 96/82/CE e 2003/105/CE, relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

La revoca del credito d’imposta

Il comma 6, dell’articolo 18, del D.L. n. 91/2014 disciplina le ipotesi di revoca del bonus investimenti.

Il credito d’imposta è revocato:

a) se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all’art. 43, c. 1, del D.P.R.n.600/73 (ossia entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato), in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

Il credito d’imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate (comma 7).

Il controllo del credito d’imposta

Secondo quanto previsto dall’art. 18, c. 8, del D.L. n. 91/2014, qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Fa carico al soggetto che fruisce dell’incentivo di acquisire, contabilizzare, conservare ed esibire, ove richiesto, tutta la documentazione elementare (contratti, corrispondenza, ordini, fatture…) inerente all’investimento agevolato oggetto, insieme ai libri ed alle scritture contabili.

Tali controlli, oltre che sugli aspetti documentali e temporali, si incentreranno, come per il passato, sull’effettività del costo sostenuto in relazione agli investimenti agevolati.

Il finanziamento del credito

Il comma 9, dell’articolo 18, del D.L. n. 91/2014, prevede che agli oneri derivanti dall’introduzione di tale credito d’imposta, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ai sensi dell’art. 17, c. 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo.

Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al precedente periodo.

UNICO 2015

Pur se utilizzabile solo dal 1° gennaio 2016 il credito d’imposta spettante deve essere indicato nel quadro RU, sezione I “Crediti d’imposta” presente nei modelli Unico 2015, relativo alle società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche.

In particolare, va compilato il rigo relativo ai dati identificativi del credito d’imposta spettante – Codice credito A9 -, l’ammontare complessivo del credito d’imposta maturato nel periodo cui si riferisce la dichiarazione, e il credito d’imposta residuo, da riportare nella successiva dichiarazione.

10 giugno 2015

Gianfranco Antico