L’art. 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), impone l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 per chi intende utilizzare crediti Iva in compensazione, della certificazione della contabilità e della dichiarazione Iva tramite apposito visto di conformità. Molti dubbi ci sono stati e ci sono in merito; ne esemplifichiamo alcuni-
1) Chi sono i soggetti che possono apporre il Visto di Conformità?
I soggetti “abilitabili” al rilascio del Visto di Conformità attraverso una richiesta da inoltrare alla Direzione Regionale delle Entrate, devono essere iscritti ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del DLgs 9 luglio 1997, n. 241,
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nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
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nell’albo dei consulenti del lavoro;
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nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Tra questi l’Agenzia delle Entrate ha stranamente incluso i Revisori Legali (Vds Risoluzione 90/E del 2010 in risposta ad un interpello posto da un Comune) dimenticando che:
a) I Revisori non possono in alcun modo apporre il Visto di Conformità nei Comuni in cui esercitano la revisione contabile per manifesta incompatibilità, (Vds articolo de il Sole 24 ore “Per i revisori locali visto di conformità ad alto rischio del 03/02/2014) ove specifica che l’organo di revisione degli Enti locali non può effettuare alcuna prestazione professionale aggiuntiva alla revisione, nemmeno a titolo gratuito, così come previsto dal T.U.E.L. dove è scritto che questi non possono assumere incarichi o consulenze presso lo stesso ente locale (articolo 236, comma 3), confermando quanto da me più volte anticipato e spiegato nei Vari Convegni.
b) il Comune non è affatto un soggetto Irpef o Ires.
2) Condizioni per l’apposizione del Visto.
Al Professionista viene imposto l’obbligo di certificare le scritture contabili a condizioni che le abbia redatto lui stesso o che siano predisposte dal contribuente sotto la responsabilità del professionista (n.d.r. zero casistica) (artt .23 cc 1 e 2 D.M. 164 del 31/05/1999).
3) Risvolti
Sicuramente ci sarà qualcuno disposto a mettere la firma sul lavoro altrui per poche centinaia di euro, ma de facto con l’apposizione del Visto di Conformità Iva e Irap risulta palese che i Comuni non possono più elaborare la Contabilità Fiscale al proprio interno, ma si devono affidare ad un Professionista esterno.
22 giugno 2015
Giuseppe Antonio Fragola