I finanziamenti soci

a seguito dell’approvazione di bilanci negativi spesso diventa necessario utilizzare i finanziamenti soci per compensare le perdite: analisi della natura civilistica dei finanziamenti soci, delle scritture contabili per iscriverli e cancellarli e dei principali aspetti fiscali delle operazione di finanziamento

 

Premessa generale

I versamenti effettuati dal Soci, secondo il principio contabile OIC 28, possono essere di quattro tipologie:

a) versamento a titolo di finanziamento;

b) versamenti a Fondo perduto;

c) versamenti a titolo di futuro aumento di Capitale;

d) versamenti in conto aumento di capitale.

Il finanziamento dei Soci, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello odierno, è uno strumento utilizzabile dall’impresa per risolvere il problema della sotto-capitalizzazione aziendale senza ricorrere per forza al Notaio; occorre ribadire che i finanziamenti dei Soci vanno segnalati nella Nota Integrativa anche nel caso di presentazione del Bilancio abbreviato ai sensi dell’art. 2427 c.c..

VERSAMENTI A TITOLO DI FINANZIAMENTO E NUOVO OIC N. 19

La voce D3) dello stato passivo patrimoniale contiene l’importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci (compresa la controllante) alla società, sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione.

Non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l’eventualità che i versamenti siano stati effettuati in misura proporzionale alle quote di partecipazione ma l’’elemento discriminante è, invece, il diritto dei soci alla restituzione; Il passaggio a capitale è subordinato alla preventiva rinuncia del socio alla restituzione.

Vanno pertanto contabilizzati nelle Passività alla lettera D i “Debiti verso Soci per finanziamenti” e, dal punto di vista fiscale , in materia vige il principio della fruttuosità del finanziamento (in assenza di patto contrario si presume la corresponsione di interessi oltre alla quota capitale).

Per vincere la presunzione vi è l’obbligo della prova scritta avente data certa (atto pubblico,scrittura privata autenticata, verbale assemblea, corrispondenza tra le parti).

In effetti affinché tale presunzione operi è necessario che dai bilanci non risulti che il versamento sia stato fatto ad altro titolo, per cui si ritiene che possa essere decisiva, in favore della natura fruttifera, l’eventuale iscrizione dei finanziamenti nel Passivo di bilancio, alla voce “Debiti verso soci per finanziamenti”; al contrario, l’eventuale indicazione in conti quali “Versamenti in conto (futuro) aumento di capitale” o “Versamenti in conto capitale” impedisce che operi la sopra citata presunzione e le somme versate dai soci non possono essere trattate alla stregua di denaro preso a mutuo.

Dare – Avere

Banca – Soci c/fin Fruttifero

Banca – Soci c/fin Infruttifero

VERSAMENTI A FONDO PERDUTO

Viene contabilizzato nelle riserve di Capitale e l’eventuale rimborso può avvenire dietro delibera dell’Assemblea se la riserva legale non è inferiore al 20% del Capitale sociale (non avviene in proporzione alle quote di possesso del Capitale ma in relazione alle cifre effettivamente versate).

Dare – Avere

Banca X c/c a Riserva per versamenti in conto aumento di capitale

VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE

Rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale e vanno contabilizzati nelle Altre riserve.

In buona sostanza sono somme che vengono corrisposte da uno o più soci alla società come anticipazione sulla liberazione di un futuro aumento oneroso del capitale e sono inquadrabili come proposte unilaterali irrevocabili di aumento del capitale fatta dal socio alla società (possono essere eseguiti da tutti i soci in proporzione alla rispettiva partecipazione ovvero soltanto da alcuni di essi).

Tali finanziamenti, pur non determinando un immediato incremento del capitale sociale, hanno una causa diversa da quella del mutuo e simile, invece, a quella del conferimento in capitale. In tale forma di versamento il diritto alla restituzione è meno sottoposto alla volontà discrezionale dell’Assemblea, in quanto i soci che hanno effettuato tale tipo di versamento non hanno diritto al rimborso sino a quando non è stato accertato che non si procederà alla operazione sul capitale sociale o, nel caso in cui per essa fosse previsto un termine, fino a quando esso non sia decorso. È possibile anche in questo caso che il versamento venga effettuato solo da un socio.

Dal punto di vista contabile nel momento del versamento dei soci la scrittura da effettuare è la seguente:

Dare – Avere

Banca X c/c a Riserva per versamenti in conto futuro aumento di capitale

VERSAMENTI IN CONTO AUMENTO DI CAPITALE

I versamenti effettuati dai soci senza obbligo di restituzione da parte della società rappresentano per quest’ultima delle attribuzioni patrimoniali a titolo definitivo e, in quanto tali, concorrono a formare il patrimonio netto della medesima.

Dare – Avere

Banca X c/c a Riserva per versamenti in conto aumento di capitale

LA RINUNCIA DEI SOCI AI FINANZIAMENTI: IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 28

La novità più rilevante riguarda la rinuncia da parte dei soci dei crediti ampliando le previsioni in cui questa operazione è possibile e modificando le modalità di contabilizzazione.

In particolare, la nuova versione del principio contabile estende la possibilità di rinuncia da parte del socio, per qualsiasi credito, anche di natura commerciale, purché sia motivata da ragioni di carattere finanziario (il socio rinuncia al credito nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società).

La rinuncia non transita nel conto economico, ma l’importo del credito viene imputato direttamente a riserva.

Diverso è il trattamento contabile nel caso in cui la motivazione della rinuncia al credito sia di carattere commerciale (contestazione di una fornitura) e , in questo caso, la rinuncia passa per il conto economico come una sopravvenienza attiva.

OIC 28: PATRIMONIO NETTO:

IVersamenti in conto futuro aumento di capitalesono iscritti nel patrimonio netto solo a condizione che non siano restituibili; la rinuncia di un qualunque credito da parte del socio che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio.

Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una voce di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.

RINUNCIA DEI SOCI AI FINANZIAMENTI: ASPETTO FISCALE

Per quanto riguarda il profilo fiscale, l’articolo 88, comma 4, primo periodo, elimina qualsiasi dubbio in merito alla tassabilità delle rinunce al credito dei soci, disponendo che “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti”.

scrittura restituzione ai Soci:

Soci c/fin Fruttifero – Banca

Soci c/fin Infruttifero – Banca

 

Abbiamo a disposizione un ottimo formulario per la gestione della rinuncia dei finanziamenti soci

TRATTAMENTO IVA E REGISTRO DEL FINANZIAMENTO SOCI

Tali operazioni rientrano nel campo Iva se il soggetto che effettua il finanziamento è un soggetto impresa (esente art. 10); negli altri casi si è in presenza di operazioni FUORI CAMPO IVA.

ESEMPI

ESEMPIO 1: socio finanziatore imprenditore: la concessione del mutuo rappresenta un’operazione soggetta all’IVA, ancorché esente ai sensi del richiamato art. 10 del DPR 633/1972, il relativo contratto sconta l’imposta di registro, peraltro solo in caso d’uso, nella misura fissa di EURO 200.

 

ESEMPIO 2: socio finanziatore non esercente attività di impresa: il contratto di mutuo è soggetto a registrazione nel termine fisso di venti giorni dalla stipula e sconta l’imposta proporzionale, nella misura del 3%, in base al disposto dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986.

Nota bene :

In presenza di un contratto di finanziamento (atto pubblico, scrittura privata autenticata) lo stesso va registrato entro 20 giorni; se invece non vi è un atto ma ,ad esempio, solo corrispondenza tra le parti la registrazione è dovuta solo in caso d’uso (se un atto seguente menziona contenuti disposti in altri atti non sottoposti a registrazione l’Ufficio può sottoporre a tassazione anche le disposizioni in esso enunciate).

LA TASSAZIONE FISCALE DEI FINANZIAMENTI SOCI

Gli interessi attivi corrisposti dalla società al socio relativamente a finanziamenti fruttiferi vanno assoggettati a tassazione come redditi d’impresa se i percipienti sono soggetti imprenditori ovvero come redditi di capitale se percepiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.

23 giugno 2015

Celeste Vivenzi