Il nuovo ravvedimento operoso dipende dal termine dei versamenti e non dalla dichiarazione

le principali novità della prima circolare delle Entrate sul nuovo ravvedimento operoso: tendenzialmente le tempistiche del ravvedimento dipendono dalla data di scadenza del versamento e non da quella di presentazione della dichiarazione

 

Ravvedimento omessi versamenti: riduzione a 1/9 sganciata dal Modello Unico.

La riduzione a 1/9 delle sanzioni, introdotta dalla legge di stabilità 2015, in caso di omessi versamenti, si applica solo se il ravvedimento viene effettuato entro 90 giorni dal termine di pagamento e non dal termine di presentazione della relativa dichiarazione.

E’ questo il chiarimento saliente diramato dall’Agenzia delle entrate, con la (relativamente) breve circolare n. 23/E del 9 giugno 2015 (la prima sul nuovo ravvedimento).

 

Ravvedimento da data fissa

Circolare dell’Agenzia delle entrate: fanno eccezione solo le infrazioni sulla dichiarazione. I 90 giorni partono dalla commissione della violazione. Il termine di 90 giorni per il ravvedimento con la riduzione della sanzione a 1/9 del minimo, secondo la nuova previsione introdotta dalla legge 190/2014, decorre, anche per i tributi periodici, dalla data della commissione della violazione; l’alternativa decorrenza, collegata alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, vale solo per le infrazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni. Questo il chiarimento principale fornito dalle Entrate con la circolare n. 23/E/2015, avente ad oggetto le modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del dlgs n. 472/97 dalla legge di Stabilità 2015.

 

Nuova previsione intermedia

La lettera a-bis), inserita dalla legge n. 190/2014, prevede la riduzione della sanzione a un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore. La disposizione ha introdotto una ipotesi intermedia tra quella della lettera a) (regolarizzazione degli omessi versamenti entro trenta giorni con riduzione della sanzione ad un decimo) e quella della lettera b) (regolarizzazione di errori e omissioni in genere entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione o, quando non prevista dichiarazione, entro un anno dalla violazione). Se applicata alla lettera, tuttavia, la disposizione, per le violazioni relative ai tributi con dichiarazione periodica, può rivelarsi incongruente, perché il termine per la regolarizzazione con la riduzione della sanzione a un nono può scadere dopo quello della lettera b), che prevede la meno favorevole riduzione a un ottavo.

Considerata la necessità di un’interpretazione coerente con il sistema, pertanto, l’Agenzia ritiene che il termine di 90 giorni, previsto per la regolarizzazione con la riduzione a un nono, decorra dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione soltanto per le violazioni commesse mediante la dichiarazione stessa e riguardanti il suo contenuto (e non i versamenti dovuti in base alla stessa). Per tutte le altre violazioni, invece, il termine di novanta giorni decorre dal giorno della commessa violazione, ovvero, per gli omessi o insufficienti versamenti, dal giorno di scadenza del pagamento. La circolare osserva che la nuova disposizione si applica a tutti i tributi e non soltanto a quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate, e dunque ai tributi locali e regionali, comprese le tasse automobilistiche.

 

Rimozione dei limiti temporali e revisione delle cause ostative

In merito alle modifiche applicabili, per espressa previsione di legge, solo per le violazioni relative ai tributi amministrati dalle Entrate, consistenti nell’eliminazione dei limiti di tempo per il ravvedimento operoso e nella revisione della cause ostative, la circolare precisa che tra detti tributi rientrano anche Irap e addizionali Irpef.

 

Regolarizzazione dopo il verbale

Riguardo alla nuova previsione della lettera b-quater), che consente di regolarizzare, fruendo della riduzione ad un quinto, le violazioni già constatate in un processo verbale (eccettuate le infrazioni agli obblighi strumentali Iva), la circolare chiarisce che tale disposizione, pur in assenza di un’espressa limitazione di legge, deve ritenersi applicabile ai soli tributi amministrati dall’Agenzia.

 

11 giugno 2015

 Vincenzo D’Andò