La cartella non è annullabile d'ufficio dal giudice

la cartella di pagamento o il ruolo contenenti le sanzioni non sono annullabili d’ufficio dal giudice, deve essere il contribuente a farne richiesta

La cartella di pagamento o il ruolo contenenti le sanzioni non sono annullabili dal giudice d’ufficio se non è il contribuente a farne richiesta. La Suprema Corte con la sent n. 12768/2015 ha affermato che la generica richiesta di accertamento della non debenza delle sanzioni contenuta nel ricorso introduttivo non vale nel giudizio tributario al fine di comprendere nelle decisione anche vizi di nullità del ruolo o della cartella.

E’ bene soffermarsi sulla natura del processo tributario riconoscendo allo stesso natura di giudizio impugnatorio e quindi amministrativo ossia di giudizio sul provvedimento, ma per il quale il giudice che è chiamato ad esaminare quell’atto ha un potere di merito nel senso che gli è consentito valutare non solo, come avviene nel giudizio amministrativo, i profili di legittimità formale dell’atto stesso, ma anche la pretesa sostanziale che vi è contenuta. Per quanto attiene i poteri delle CT, a queste ultime è consentito l’esercizio dei poteri istruttori nell’ambito dei fatti dedotti, per cui vige il principio dispositivo (allegazione dei fatti) n acquisizione delle prove; ciò consente alla CT di acquisire al processo le prove indicate a sostegno dei fatti dedotti. Il giudice tributario può esercitare i poteri istruttori solo in relazione ai fatti dedotti nel ricorso o la parte resistente nella memoria di costituzione indicando la fonte probatoria: le parti, quindi, a sostegno del thema decidendum hanno l’onere di esporre e indicare le prove.

 

Ed è proprio su quest’ultimo assunto che si instaura il caso portato al vaglio della Corte. La CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio finanziario dichiarando legittima la cartella esattoriale con cui veniva intimato il pagamento delle maggiori imposte e non dovute le somme a titolo di sanzioni pecuniarie in considerazione di obiettive difficoltà interpretative della norma ex art 8 D Lgs n. 546/92..

La sentenza è stata impugnata dall’agenzia delle entrate atteso che i giudici si sono pronunciati in ordine alla non debenza delle sanzioni senza che la questione fosse oggetto della controversia.

La Corte ha ritenuto che la generica richiesta circa la non applicabilità delle sanzioni non può valere nel giudizio tributario di tipo impugnatorio-misto al fine di ricomprendere anche eventuali vizi del ruolo o della cartella non dedotti; pertanto il giudice tributario non può decidere d’ufficio l’applicazione dell’esimente per obiettiva incertezza della norma tributaria(art. 8 D Lgs n. 546/92) in quanto non spiega gli effetti sugli elementi formali di validità dell’atto, ma solo sul diverso piano della punibilità di una condotta che, senza la norma “esimente”, sarebbe soggetta a sanzione.

Alla luce di quanto precede, in accoglimento del ricorso, la sentenza di appello relativa all’annullamento del ruolo o della cartella esattoriale risulta affetta da nullità processuale e quindi va cassata.

 

Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il principio di cui all’art. 8 D Lgs n. 546/92, non, significa che il giudice possa disporre la disapplicazione delle sanzioni d’ufficio, quindi senza richiesta di parte, ma solo che la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione, quando domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati, può essere accertata anche dal giudice di legittimità (Cass. n. 24060/2014). In linea conforme anche la sentenza n. 25676/2008, che ha ritenuto che la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è possibile, anche in sede di legittimità, solo se domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati.

30 giugno 2015

Enzo Di Giacomo