L’Agenzia delle entrate, in prossimità della scadenza prevista per il versamento delle imposte risultanti dal Modello Unico 2015, ha fornito una serie di chiarimenti articolati aventi ad oggetto la trasformazione dell’eccedenza ACE non utilizzata in credito di imposta da far valere ai fini dell’IRAP.
Il problema riguardava, per gli anni passati, i contribuenti che dichiaravano “perdite fiscali” e per tale ragione non erano in grado di utilizzare in compensazione (in diminuzione dell’imponibile fiscale) l’ACE maturata. L’unica possibilità era rappresentata, in questo caso, dal “riporto a nuovo” dell’ACE che poteva essere effettuato senza alcun limite temporale. Tuttavia, in tale ipotesi, le società che, anche a causa della crisi economica sono costantemente in perdita fiscale, risultavano di fatto ancor più penalizzate dalla relativa disciplina fiscale.
Il D.L. n. 91/2014 ha previsto una soluzione consentendo, a scelta del contribuente, la t