Detrazione IRPEF 65% per interventi di risparmio energetico: un riassunto prima della dichiarazione dei redditi

la detrazione del 65% dell’IRPEF per interventi di risparmio energetico è una delle detrazioni più interessanti per i contribuenti italiani: ecco un riassunto che illustra gli interventi agevolabili e le corrette modalità di richiesta della detrazione

 

Anche per l’anno 2015 in sede di dichiarazione dei redditi è possibile usufruire della detrazione prevista per gli interventi di risparmio energetico nella misura del 65%. La detrazione riguarda anche gli interventi eseguiti su parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, in particolare, riguarda:

 

– SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI sostenute e documentate entro il 31/12/2015, per interventi che consentano un risparmio energetico annuale sull’energia primaria per il riscaldamento di almeno il 20% rispetto ai valori di legge.
La quota di detrazione dall’imposta lorda prevista è pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente. L’ importo massimo detraibile è di € 100.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

– SPESE PER MIGLIORAMENTO TERMICO DI PARETI, TETTI, PAVIMENTI, FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI sostenute e documentate entro il 31/12/2016, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, consistenti nella coibentazione (isolamento termico). Vi rientrano anche interventi di sostituzione di portoni di ingresso, a patto che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati. Per poter usufruire del beneficio è necessario che siano rispettati i “requisiti di trasmittanza termica U”, che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura. La quota di detrazione dall’imposta lorda è pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente. L’ importo massimo detraibile è di 60.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

– SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI DOMESTICI ED INDUSTRIALI sostenute e documentate entro il 31/12/2015. Sono comprese anche le spese per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. La quota di detrazione dall’imposta lorda è pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente. L’importo massimo detraibile è di 60.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

– SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE oppure POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA e IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA sostenute e documentate entro il 31/12/2015. Sono comprese tutte le spese di messa a punto del sistema di distribuzione. La quota di detrazione dall’imposta lorda e pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente. L’importo massimo detraibile è di 30.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo. Nell’ambito relativo alla sostituzione integrale o parziale di impianti esistenti, è compresa anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore oppure la trasformazione dell’impianto centralizzato in modo da rendere applicabile la contabilizzazione del calore. Invece, non è compresa la semplice trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo

– SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI SCALDAACQUA TRADIZIONALI CON SCALDAACQUA A POMPA DI CALORE DEDICATI ALLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, sostenute e documentate entro il 31/12/2015. La quota di detrazione dall’imposta lorda e pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.L’ importo massimo detraibile e di 30.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

 

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 14, comma 2, D.L. n. 63/2013 ad opera dell’articolo 1, comma 47, L. n. 147/2014, la detrazione relativa alle spese per interventi di riqualificazione e risparmio energetico è stata estesa a due nuove fattispecie di interventi, quali le schermature solari e gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati digeneratori di calore alimentati da biomasse combustibili

– ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI effettuate nel 2015 (dall’1/1/2015 al 31/12/2015). Nella categoria rientrano le tende esterne, le chiusure oscuranti, i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. Con riferimento alle nuove tipologie di interventi il Legislatore ha previsto la detrazione per le spese di acquisto e posa in opera con due distinti limiti di spesa. In particolare:

  • per le schermature solari di cui all’Allegato M al D.Lgs. n. 311/2006,la detrazione è riconosciuta nel limite di € 60.000, e la spesa massima agevolabile è pari a € 92.307,69;

  • per gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,la detrazione è riconosciuta nel limite di € 30.000, e la spesa massima agevolabile è pari a € 46.153,85.

 

L’ENEA ha aggiornato pochi giorni fa il proprio vademecum concernente la detrazione in commento, disponibile sul sito www.acs.enea.it/vademecum/, fornendo importanti chiarimenti in merito alla specifiche tecniche delle due nuove detrazioni. Con riferimento alla schermature solari l’individuazione dei requisiti tecnici non è assolutamente semplice. Infatti, oltre alla marcatura CE nel caso in cui sia prevista, le schermature devono possedere i requisiti individuati dall’ allegato di cui al D.Lgs. n. 311/2006. Va comunque sottolineato che l’art. 7, comma 2, DM 26.6.2009, “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, ha sostituito integralmente il citato Allegato M con l’Allegato B, nel quale non sono indicate norme UNI “di prodotto” relative alle schermature solari ma sono indicate 2 specifiche norme (UNI-EN-13363) per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. Per individuare correttamente le tipologie di schermature solari che possono rientrare nella detrazione del 65%, sono state analizzate attentamente le normative UNI relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. Da tale analisi è venuto fuori che per essere agevolabili le schermature solari devono essere a protezione di una superficie vetrata e devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente. Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.) vengono considerati validi tutti gli orientamenti mentre le schermature non in combinazione con vetrate sono escluse se con orientamento nord. L’immobile che accoglie le schermature solari, ai fini della detrazione , alla data di richiesta della stessa, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi.

– IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI DI CALORE Rientrano le spese sostenute e documentate nel 2015 (dall’1/1/2015 al 31/12/2015) fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

TipologiaNorma di rif.Caldaie a biomassa < 500 kW

Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW

Stufe a combustibile solido

Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW

Termo cucine

Inserti a combustibile solido

Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili

Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamentoUNI EN 303-5

UNI EN 12809

UNI EN 13240

UNI EN 14785

UNI EN 12815

UNI EN 13229

UNI EN 15250

UNI EN 15270Inoltre, gli impianti devono avere: un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85; devono rispettare i criteri e i requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 ; devono rispettare eventuali normative locali per il generatore e per la biomassa e devono essere conformi alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (punto 2 dell’Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011).

 

COME USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 65% I dettagli sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell’economia del 19/2/07 modificato piu’ volte (dai DM 26/10/2007, DM 7/4/2008 e DM 6/8/2009) e dalla circolare dell’Agenzia delle entrante n.36 del 31/5/07.

SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONEle persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti. Tra le persone fisiche sono compresi, oltre ai proprietari, anche i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali.

EDIFICI INTERESSATI Le agevolazioni riguardano sia gli edifici residenziali che quelli strumentali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, a patto che siano “esistenti”. Sono quindi esclusi tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero gli interventi effettuati in fase di edificazione. La prova dell’esistenza dell’edificio puo’ essere prodotta esibendo l’iscrizione al catasto e/o i pagamenti dell’ICI. Per quanto riguarda tutti gli interventi agevolabili, inoltre, gli edifici devono essere gia’ dotati di impianto di riscaldamento. Unica eccezione è l’installazione di pannelli solari, per la quale non e’ necessario tale requisito.

GLI INTERVENTI AGEVOLATI Sono inclusi gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro dell’edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonche’ inerenti la redazione degli attestati.

ADEMPIMENTI

A) affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge (con il cosiddetto “certificato di asseverazione”). Questa documentazione puo’ essere sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate o esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici emessa ai sensi della legge 10/91;

B) acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell’attestato di certificazione energetica o dell’attestato di qualificazione energetica emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto ministeriale (nell’allegato E).

C) inviare detta documentazione entro 90gg dal termine dei lavori all’ENEA attraverso il sito efficienza energetica.acs.enea.it. In casi particolari può essere fatto l’invio per raccomandata a/r, sempre all’ENEA.

D) pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (con riferimento alla norma che dispone la detrazione fiscale), il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario. Sul bonifico le poste e le banche applicano dal una ritenuta che dal 1/1/2015 è dell’8% (in precedenza era del 4%).

E) conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell’amministrazione finanziaria.

DECESSO DELL’AVENTE DIRITTO In caso di decesso dell’avente diritto la fruizione del beneficio si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione dell’immobile.

TRASFERIMENTO IMMOBILE OGGETTO DELL’INTERVENTO La variazione del possesso dell’immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. Tale traslazione riguarda, in particolare, i casi di vendita o donazione della proprieta’ o di un diritto reale (usufrutto, etc.). I benefici rimangono invece in capo al conduttore o al comodatario quando questi abbiamo sostenuto le spese di ristrutturazione anche nei casi in cui cessi nel frattempo il contratto di affitto o di comodato.

 

CUMULABILITA’ DELLE DETRAZIONI Le suddette detrazioni non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni di legge, come per esempio la detrazione del 50% (ex 36%) per le ristrutturazioni edilizie da tempo in vigore. Dato che le opere agevolate del 65% rientrano tra quelle per le quali e’ usufruibile la detrazione del 50%, e’ ovvio che va fatta una scelta tra le due soluzioni. L’Agenzia delle entrate ha anche chiarito, con Risoluzione 3/2010, che la detrazione sugli interventi di risparmio energetico NON è cumulabile – dall’1/1/2009 – nemmeno con contributi comunitari, regionali o locali (province e comuni).

 

IVA APPLICABILE E’ stata prorogata definitivamente l’Iva ridotta al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali. Da precisare anche che per usufruire della detrazione non è essenziale che sulla fattura vi sia divisione tra costo della mano d’opera e altri costi.

BONIFICI Se per il pagamento degli interventi è stata coinvolta una finanziaria che paga direttamente il fornitore, la detrazione resta fruibile se i pagamenti avvengono con bonifico effettuato secondo quanto prevede la normativa della detrazione con indicazione, nella relativa causale, del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e’ effettuato. E’ necessario che il contribuente abbia copia delle ricevute dei bonifici.

 

25 maggio 2015

Giovanna Greco