Enti Locali: la cancellazione dei crediti di dubbia e difficile esazione (Parte II)

Dopo aver evidenziato nella prima parte dell’articolo le corrette operazioni da porre in essere per il riaccertamento dei residui attivi, in questa parte ci si occuperà, invece, del passaggio dal Fondo Svalutazione Crediti al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

 

Dopo aver evidenziato nella prima parte dell’articolo le corrette operazioni da porre in essere per il riaccertamento dei residui attivi, in questa parte ci si occuperà, invece, del passaggio dal Fondo Svalutazione Crediti al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità…

IL PASSAGGIO DAL FONDO SVALUZIONE CREDITI AL FCDE

Certificata l’impossibilità di cancellare in via definitiva i residui attivi di dubbia e difficile esazione, dovendo costituire obbligatoriamente il corrispondente Fondo Crediti di Dubbia e Esigibilità, si pone un problema di tutti quei crediti vetusti che hanno pur sempre costituito dal 2012 alla formazione del Fondo Svalutazione Crediti. Infatti, il D.L.95/2012 aveva imposto agli enti locali, già a partire dal bilancio 2012, la costituzione di un Fondo Svalutazione Crediti di un importo non inferiore al 25% dei residui attivi dei Titoli I e III delle entrate aventi una anzianità superiore a 5 anni.

In attesa del passaggio al nuovo sistema armonizzato, il legislatore, ha inteso cautelare gli enti locali, mediante l’inserimento di una somma prudenziale in bilancio con l’obiettivo di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili – crediti per i quali è certo il titolo giuridico ma è divenuta dubbia e difficile la riscossione per condizioni oggettive – al fine di preservare l’ente da possibili squilibri.

Tale termine di anzianità dei crediti superiore a cinque anni è stato ritenuto congruo dalla stessa Corte dei Conti. Ai fini del calcolo, il responsabile degli uffici finanziari avrebbe dovuto inserire la somma di tutti i crediti del titolo I e III escludendo i primi cinque anni, in considerazione della possibilità, ancora lasciata dalle norme tributarie, di attivare le procedure per il recupero delle somme, in caso di omissione o elusione dei pagamenti da parte dei contribuenti, non essendo giuridicamente ancora chiuso il periodo di accertamento tributario.

Per quanto riguarda l’anno 2014 il d.l.16/2014 all’art.3-bis, comma 1 ha previsto che “Per l’anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all’articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni.” 

La Corte dei conti Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n.4/2015, a fornito i seguenti suggerimenti alle Sezioni regionali di controllo:

  • momento di particolare delicatezza e importanza è quello della determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione. L’operazione richiede, da un lato, una puntuale svalutazione di tali crediti e, dall’altro, deve essere finalizzata ad impedire atteggiamenti dell’ente volti a eliminare dal rendiconto obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute, ancorché di difficile esazione. Ciò avrebbe riflessi sulla responsabilità connessa alla cura delle entrate pubbliche e comporterebbe alterazioni dei risultati di amministrazione che, qualora dovessero provocare situazioni di disavanzo potrebbero, impropriamente, beneficiare del trattamento agevolato previsto dal legislatore per i maggiori disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui e dalla costituzione di un adeguato Fondo crediti di dubbia esigibilità;

  • altro elemento potenzialmente costitutivo del disavanzo è l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 2015. Tale fattore dovrebbe rilevare solo nella misura eccedente quella, teoricamente, già iscritta al Fondo svalutazione crediti che, dall’esercizio 2012, doveva essere iscritto in bilancio ai sensi dell’art. 6, comma 17, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (disposizione, ora, abrogata dall’art. 77, comma 1, lett. e) del d.lgs. n.118/2011).

Seguendo, pertanto, le indicazioni fornite dalla nomofilachia, i crediti di dubbia e difficile esazione, non andrebbero stralciati (ad es. perché iscritti nei ruoli di Equitalia), ma a fronte delle statistiche di incasso andrebbe costituita una posta cautelativa si “svalutazione”, il valore di tale svalutazione andrebbe confrontato con il Fondo Svalutazione Crediti iscritto nel bilancio dell’ente locale al 31/12/2014, e svicolare lo stesso in caso di eccedenza rispetto al nuovo FCDE, ovvero inscrivere in bilancio la differenza nel caso di un suo importo maggiore.

In particolare, sembrano esserci due momenti del calcolo del FCDE:

  • il primo riferito alla fase di riaccertamento dei residui attivi, dove il responsabile dell’entrata, a fronte della scarsa movimentazione degli incassi su crediti vetisti, non potendo cancellare gli stessi, procederà al calcolo del FCDE, al fine di adeguare la consistenza dei crediti iscritti in bilancio con la sua posta rettificativa, incrementando o riducendo l’accantonamento a fronte della differenza riscontrata sul Fondo Svalutazione Crediti;

  • il secondo riferito al calcolo da inserire in fase di previsione del bilancio 2015 e riferito agli ultimi cinque esercizi finanziari. Secondo il principio contabile 4/2, il calcolo deve essere condotto per ciascuna entrata, in base alla media (a scelta tra semplice o ponderata) tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui).

Va precisato, come una volta costituito il FCDE lo stesso vada adeguato durante l’esercizio, verificando che lo stesso sia o meno adeguato. In questo caso si procederà:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.

CONCLUSIONI

Il calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità rappresenta una delle maggiori preoccupazioni da parte degli enti locali, e in considerazione dell’irripetibilità delle operazioni condotte, il responsabile dei servizi finanziari dovrà apprestare la maggiore cura possibile affinché lo stesso sia correttamente evidenziato e calcolato, in quanto una sottostima dello stesso potrebbe avere ripercussioni negativi in fase di equilibrio finanziario, con le note conseguenze anche in termini di pagamento che rappresentano per il legislatore italiano un obbligatorio adeguamento alle indicazioni fornite dalla Comunità Europea.

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it

16 marzo 2015

Vincenzo Giannotti