I casi di uscita dal nuovo regime forfettario

anche per i contribuenti che utilizzano il regime forfettario vi sono delle situazioni che forzano l’uscita dal regime di favore: una panoramica delle cause di esclusione da monitorare in corso d’anno

 

Le disposizioni che disciplinano il nuovo regime forfetario previsto dalla legge di stabilità del 2015 (art. 1 commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) non sono sovrapponibili, per taluni aspetti, con la disciplina riguardante il precedente regime di minimi (applicabile fino ad esaurimento degli effetti). Uno dei punti non coincidenti riguarda le cause che determinano la fuori uscita del contribuente dal regime contabile e di determinazione del reddito.

Per quanto riguarda il regime dei minimi il superamento del limite di ricavi/compensi di oltre il 50 per cento rispetto alla soglia di 30.000 euro, determina l’esclusione immediata del contribuente dal regime. Inoltre in tale ipotesi è necessario effettuare il versamento dell’Iva riguardante l’intera annualità. L’operazione può rivelarsi particolarmente penalizzante in quanto deve essere versato il tributo dell’intero anno, effettuando le liquidazioni “ora per allora” senza aver esercitato la rivalsa. Tale circostanza fa gravare il tributo sul soggetto passivo che rimane di fatto inciso dall’onere tributario.

In tutti gli altri casi il contribuente deve uscire dal regime con decorrenza dall’inizio dell’anno successivo. Ciò sia nel caso in cui venga superato l’importo massimo di 30.000 euro di ricavi/compensi (a condizione di non superare l’importo di 45.000 euro), sia laddove venga meno qualsiasi altro presupposto necessario per permanere all’interno del regime dei minimi. Ad esempio potrebbe essersi verificato il superamento del plafond di acquisto dei beni strumentali. Tale limite deve essere calcolato avendo riguardo agli acquisti effettuati nel corso dell’ultimo triennio che non devono superare l’importo di 15.000 euro. In tale ipotesi se, ad esempio, gli acquisti ammontassero a 16.000 euro, con decorrenza dall’anno successivo il reddito dovrà essere determinato con i criteri ordinari. Conseguentemente anche l’Iva dovrà essere determinata analiticamente, quindi esercitando il diritto alla detrazione ed esercitando la rivalsa ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972.

 

Diversamente, le nuove disposizioni prevedono, venendo a mancare nel corso del periodo di imposta di una delle condizioni che determinano l’accesso del contribuente nel regime forfetario, l’uscita “automatica” (sempre) con decorrenza dall’anno successivo. La disposizione di riferimento è rappresentata dall’art. 1, comma 72 della predetta legge di Stabilità del 2015 secondo cui “Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57”.

Con riferimento all’ammontare dei ricavi o dei compensi il legislatore non ha previsto una disposizione specifica (diversa). Pertanto se nel corso del periodo di imposta il contribuente supera l’ammontare dei ricavi o dei compensi previsto al fine di accedere al nuovo regime forfetario, l’uscita dal regime si verifica in ogni caso con decorrenza dall’anno successivo. E’ irrilevante, mancando una disposizione specifica, l’ammontare delle “entrate,” che al limite può essere superiore anche del cinquanta per cento rispetto al limite stesso.

Ad esempio il limite previsto per l’accesso (nel regime) degli esercenti arti e professioni ammonta a 15.000 euro, ma se il contribuente percepisce nel periodo di imposta compensi per un importo pari a 25.000 euro, l’uscita dal regime si verifica in ogni caso dall’anno successivo. Il contribuente non è obbligato ad effettuare il versamento dell’Iva per l’intero anno ed a calcolare immediatamente il reddito sulla base dei criteri ordinari.

Il tributo sarà calcolato analiticamente con la possibilità di esercitare la detrazione di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 solo a partire dal successivo periodo di imposta. Lo stesso dicasi per il reddito professionale che sarà determinabile in base ai compensi ed ai costi effettivi solo dall’inizio del nuovo anno. Ancora per un anno, quindi, compreso quello di superamento della soglia di 15.000 euro, sarà possibile applicare i predetti criteri forfetari.

20 aprile 2015

Nicola Forte