Nel mese di aprile una S.R.L.S. costituita nel 2014 con capitale sociale pari a euro 900,00 andrà ad approvare un bilancio che evidenzia una perdita civilistica che supera di oltre un terzo il capitale sociale: quali sono gli effetti di tale perdita?
Quesito:
Gent. mo Rag. Roberto Mazzanti, avrei bisogno di un suo autorevole parere.
Nel mese di aprile una S.R.L.S. costituita nel 2014 con capitale sociale pari a euro 900,00 andrà ad approvare un bilancio che evidenzia una perdita civilistica che supera di oltre un terzo il capitale sociale.
E’ obbligata subito a ricostituire il capitale sociale fino a quando questo ritorna ad essere almeno pari ad euro 600,00 oppure può rinviare al successivo esercizio la copertura della perdita?
L’atto costitutivo standard della Srls non dice nulla (e lo statuto per la Srls non esiste) in merito al luogo ove tenere l’assemblea dei soci; è lecito convocare le assemblee dei soci in luogo diverso dalla sede legale? E le riunioni del consiglio di amministrazione?
Risposta:
Tra le tante limitazioni che colpiscono la srl/s, c’è anche l’impossibilità di derogare, in sede di riduzione del capitale sociale per perdite, all’obbligo del deposito di copia della relazione degli amministratori (e delle osservazioni dell’organo di controllo, ove esistente) nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea (art. 2482-bis, c. 2, c.c.) convocata per discutere se rinviare o coprire la perdita.
Ma d’altro canto, essendo pienamente applicabile l’art. 2482-bis c.c. anche a questo tipo di società, è possibile rinviare di un anno ed attendere che la perdita scenda a meno di un terzo.
Per fortuna, non si tratta di applicare l’art. 2482-ter c.c., la cui problematica è ancora del tutto irrisolta…
7 marzo 2015
Roberto Mazzanti