La rateizzazione per le cartelle non erariali

la rateizzazione straordinaria proposta per i debitori di Equitalia dovrebbe riguardare anche le cartelle esattoriali che non fanno riferimento a debiti erariali

La possibilità di essere ammessi ad un nuovo piano di rateazione, avente ad oggetto le cartelle di Equitalia per i contribuenti che sono decaduti dalla precedente dilazione alla data del 31 dicembre 2014 risulta essere estesa. Indipendentemente dal tenore letterale della norma contenuta nel c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 192/2014 convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11) l’opportunità riguarderà non solo i tributi erariali, ma anche i contributi previdenziali e più in generale tutti gli importi iscritti a ruolo.

I primi commentatori del Decreto in rassegna hanno osservato come la disposizione, nel disciplinare la nuova opportunità faccia riferimento esclusivamente ai “contribuenti”. Conseguentemente sembrerebbe che la rimessione in termini riguardi le dilazioni dei tributi e non anche dei contributi previdenziali ed assistenziali. Tuttavia, l’interpretazione restrittiva sostenuta in tal senso non può essere condivisa. E’ possibile individuare più di un’argomentazione a sostegno della tesi contraria.

In primo luogo deve essere osservato come l’espressione contribuenti debba essere interpretata in senso “atecnico”. In buona sostanza si ritiene che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento, in generale, a tutti coloro che sono debitori di somme iscritte a ruolo. E’ dunque irrilevante che tali somme siano dovute da imprenditori o riguardino esclusivamente tributi erariali (Ipef e relative addizionali, Ires, Iva, etc).

Possono ad esempio essere nuovamente rateizzati i contributi previdenziali dovuti che non hanno certamente natura di tributi erariali. La conclusione si desume da quanto affermato dall’amministratore delegato dell’Agente della riscossione (Equitalia) nel corso di un’audizione presso la Commissione bicamerale sugli enti di previdenza. Attualmente l’istituto di previdenza applica un interesse di rateazione ai propri debitori del 6,05 per cento, superiore a quello applicato dall’Agenzia delle entrate pari al 4,5 per cento. L’Amministratore delegato ha spiegato che gli interessi sono di competenza degli enti creditori e quindi Equitalia nulla può fare. Se i contributi previdenziali fossero stati esclusi dalla nuova opportunità di rateazione la circostanza sarebbe emersa nel corso dell’audizione. Viceversa si desume proprio il contrario sia pure, come ricordato, con un tasso di interesse maggiore applicato dall’Istituto di previdenza.

E’ necessario poi ancora ricordare che la base (l’oggetto) della riammissione alla rateazione è costituita dai tributi oggetto in precedenza di un’altra rateazione concessa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. La disposizione citata prevede che “L’Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili”.

La norma non prevede limiti di tipo oggettivo a condizione che il tributo sia iscritto a ruolo. Pertanto se le somme risultanti dalle cartelle di Equitalia riguardano anche tributi non erariali non sussistono dubbi sul fatto che il debito potesse essere a suo tempo oggetto di rateazione. Conseguentemente se il contribuente è decaduto dal precedente piano a causa del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (entro il 31 dicembre 2014), potrà essere riammesso alla rateazione per tutti i tributi.

Il nuovo piano avrà però caratteristiche diverse da quelle originarie. Ad esempio se la rateazione originaria era stata concessa per centoventi rate il nuovo piano potrà avere una durata non superiore a 72 rate con scadenza mensile. Inoltre in questo caso il mancato pagamento anche di due sole rate darà luogo alla decadenza del beneficio. Si tratta, quindi, di una misura “straordinaria” la cui finalità è quella di venire incontro alle esigenze dei contribuenti che si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà finanziaria e che potrebbe ancor più aggravarsi a seguito dell’inizio o della prosecuzione delle azioni esecutive.

12 marzo 2015

Nicola Forte