Dal 31 di marzo si allarga il perimetro degli enti che utilizzano la fattura elettronica coinvolgendo i loro fornitori…

dal prossimo 31 marzo l’obbligo di fatturazione elettronica si estende a tutte le pubbliche amministrazioni territoriali e coinvolgerà tutti i loro fornitori: bisogna arrivare preparati alla scadenza

L’avv. Benedetto Santacroce approfondirà per noi tutte le novità in tema di fatturazione elettronica
in diretta nella videoconferenza di mercoledì 18 marzo prossimo

Il 31 marzo si avvicina velocemente ed i professionisti devono essere pronti per emettere la fattura elettronica nei confronti di Comuni, Province, Regioni, ASL, etc. Entro questa data l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dell’intera Pubblica Amministrazione sarà stato completato e non sarà più possibile emettere il documento in formato cartaceo.

Si presenteranno, quindi, una serie di casistiche che i soggetti interessati dovranno gestire tenendo conto della novità. Ad esempio gli adempimenti cambiano notevolmente a seconda se le spese anticipate in nome e per conto del cliente siano o meno gestite all’interno della fattura. Consideriamo il caso di un avvocato che rappresentando un Comune in un contenzioso contro un fornitore anticipa le spese di giudizio (contributo unificato, oneri di notifica, etc). La soluzione è diversa a seconda di come i predetti oneri vengano rappresentati sotto il profilo documentale al momento dell’addebito.

Il professionista potrebbe aver pattuito, all’atto del conferimento dell’incarico che, una volta sostenuti i predetti oneri (anticipati in nome e per conto del committente) abbia titolo ad emettere, anche prima della richiesta dei compensi professionali, un’apposita nota spese. Il documento darà evidenza degli oneri anticipati esclusi dall’applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972. In questo caso, indipendentemente dai profili formali del documento, il professionista è legittimato a non emettere la fattura. Il documento attraverso il quale viene effettuato l’addebito ha natura di nota di addebito e pertanto non deve essere emesso in formato elettronico. Il Comune è legittimato ad effettuare il pagamento senza che (in tale ipotesi) operi il divieto di accettare e di pagare i documenti emessi in formato cartaceo dopo il 31 marzo prossimo.

La soluzione potrà però essere diversa se l’esercente arte e professione decidesse di addebitare al Comune gli oneri anticipati unitamente ai compensi ed emettendo, in questo caso, non una mera nota di addebito, ma una fattura (ai sensi dell’art. 21 del Decreto Iva). In tale ipotesi scatterà il nuovo obbligo in quanto le fatture, diversamente dalle note di addebito, devono essere emesse, con decorrenza dal 31 marzo prossimo, unicamente in formato elettronico. E’ dunque di tutta evidenza come la tipologia di documento emessa sia in grado di incidere sul formato, elettronico o cartaceo.

Il medesimo problema si pone, ad esempio, per le trasferte dei dipendenti di un Comune.

Se il pagamento del soggiorno presso una struttura alberghiera dovesse essere effettuato da un dipendente, che successivamente chiederà il rimborso della spesa allo stesso Comune, l’emissione della fattura elettronica non sarà obbligatoria. Viceversa se il pagamento fosse effettuato dal dipendente in nome e per conto del Comune, cioè utilizzando le disponibilità finanziarie dell’ente medesimo che avrà corrisposto al dipendente in trasferta un “fondo cassa” la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico. In questo caso le difficoltà operative saranno evidenti. All’atto della chiusura del conto il dipendente lascerà la struttura alberghiera senza però poter ricevere manualmente la fattura elettronica. Infatti, il documento è smaterializzato e deve essere trasmesso al Comune non direttamente, ma tramite il Sistema di interscambio. Tale sistema provvede allo smistamento delle fatture elettroniche ricevute nei confronti della Pubblica Amministrazione competente. In buona sostanza la trasmissione del documento non viene effettuata manualmente, ma tramite un canale elettronico che solitamente sarà coincidente con la Pec.

Il Sistema di Interscambio, una volta ricevuta la fattura, provvederà a trasmetterla alla Pubblica Amministrazione consegnando al soggetto emittente una ricevuta di avvenuto inoltro del documento con l’eventuale esito positivo. In questo momento il documento potrà considerarsi materialmente emesso.

 

16 marzo 2015

Nicola Forte