Certificazione annuale del rispetto del Patto di stabilità e ruolo del revisore

la verifica del rispetto del Patto di stabilità da parte dell’ente locale costituisce oramai uno dei capisaldi delle attività di controllo attribuite ai Revisori degli enti locali. a cura di Fabio Federici.

La verifica del rispetto del Patto di stabilità da parte dell’ente locale costituisce oramai uno dei capisaldi delle attività di controllo attribuite ai Revisori degli enti locali.

Lo Stato, come sappiamo, in sede di predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica, in base alle previsioni sull’andamento della finanza pubblica decide l’entità delle misure correttive da porre in essere negli anni successivi e la tipologia delle stesse.

Il contributo a queste misure correttive di finanza pubblica viene imposto dallo Stato alle sue articolazioni periferiche attraverso lo strumento del Patto di stabilità interno, che ad ogni amministrazione locale attribuisce uno specifico obiettivo di bilancio da raggiungere, pena l’applicazione di severe misure di contenimento delle risorse disponibili, di tagli dei compensi nonché di blocco delle facoltà assunzionali e delle altre opzioni operative normalmente riconosciute agli enti.

A partire dal 2014 sono soggetti al Patto di stabilità, salvo le eccezioni previste in favore degli enti di nuova costituzione, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e le Unioni di comuni costituite fra Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti secondo le regole previste per i Comuni aventi corrispondente popolazione.

Rileva ai fini del rispetto degli obiettivi di Patto il cosiddetto saldo di competenza mista, determinato dalla somma fra gli accertamenti di entrata corrente e gli incassi delle entrate in conto capitale al netto delle riscossioni di crediti, meno la somma degli impegni di spesa corrente e dei flussi di cassa delle spese in conto capitale al netto delle concessioni di crediti. Questo valore va in ogni caso depurato da specifiche componenti di spesa e di entrata che la stessa disciplina del Patto di stabilità dispone di non considerare e che si possono ritrovare nel testo della Circolare n. 6 del 18 febbraio 2014, disponibile all’indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/Circolare_N._6_del_18_febbraio_2014.html.

Il saldo di competenza mista, che ragiona pertanto in termini di competenza per le spese e le entrate correnti ed in termini di cassa per entrate e spese in conto capitale, viene così confrontato con l’obiettivo di bilancio che il Patto di stabilità attribuisce all’ente e che è determinato in via generale applicando per il 2014 al valore medio della spesa corrente nel triennio 2009/2011 una percentuale del 15,07% per gli anni 2014-2015 e 15,62% per il biennio successivo per i Comuni e del 20,25% negli anni 2014-2015 e 21,05% nel biennio successivo per le Province. Eventuali significativi peggioramenti degli obiettivi di Patto attribuiti ai singoli enti vengono in ogni caso mitigati da specifiche clausole di salvaguardia.

Per l’anno 2015 attualmente la normativa, innovata dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), presenta sì un aggiornamento della base di calcolo per gli anni dal 2015 al 2018 alla media di spesa del triennio 2010-2012 (in precedenza era il 2009-2011), ma apporta anche una forte riduzione delle percentuali utilizzate per calcolare gli obiettivi di Patto dei singoli enti, che per tutti i Comuni scendono all’8,60% per il 2015 e al 9,15% per gli anni dal 2016 al 2018. Per le Province le percentuali passano invece al 17,20% per l’anno 2015 e al 18,03% per gli anni dal 2016 al 2018.

Il rispetto degli obiettivi di Patto assegnati agli enti ha assunto tale importanza da dover essere garantito sia in sede previsionale che in sede consuntiva. Per la dimostrazione del rispetto del Patto in sede di predisposizione del bilancio gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio un prospetto contenente le previsioni di competenza per la parte corrente e quelle di cassa per la gestione in conto capitale, con riferimento agli aggregati rilevanti ai fini del Patto.

Il rispetto dal Patto in sede di predisposizione del bilancio costituisce infatti un requisito di legittimità dello stesso ed in caso di disallineamento tra dati di bilancio ed obiettivi del Patto, l’Organo di revisione è tenuto a segnalare la grave irregolarità al Consiglio e successivamente, se non sanata, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nelle relazioni su bilancio preventivo e rendiconto da predisporre ai sensi dei commi 166 e 167 dell’articolo 1 della Legge n. 206/2005.

Ad ogni modo le previsioni effettuate in sede di bilancio preventivo devono essere in seguito costantemente monitorate nel corso dell’esercizio.

Fra i vari adempimenti di monitoraggio del rispetto del Patto posti in capo all’Organo di revisione rileviamo la sottoscrizione, insieme al legale rappresentante dell’ente e al responsabile del servizio finanziario, della certificazione annuale dei risultati ottenuti in termini di competenza mista dall’ente nell’anno precedente.

La certificazione viene predisposta dagli uffici dell’ente secondo il prospetto e le modalità determinate da un apposito D.M. (per il 2014 occorre fare riferimento al D.M. n. 19035 del 13 marzo 2015) e va trasmessa, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del documento, al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente predisposto nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it .

Per la predisposizione della certificazione si rende pertanto necessario che gli accertamenti e gli impegni dell’anno precedente siano resi definitivi, con un’anticipazione del Conto del bilancio per la competenza dell’anno precedente.

La mancata trasmissione della certificazione secondo le tempistiche stabilite costituisce un inadempimento al Patto di stabilità interno, che espone l’ente alla graduale applicazione delle sanzioni ed dei limiti gestionali sopra accennati. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto il Presidente del collegio dei Revisori o il Revisore unico assumono poi l’obbligo di provvedere in qualità di commissario ad acta alla predisposizione della certificazione ed alla sua trasmissione entro il 30 luglio successivo acquisendo le firme del responsabile del servizio finanziario e del rappresentante legale dell’ente.

Nel caso in cui l’ente rilevi, con riferimento alla certificazione già inviata, un peggioramento del saldo finanziario di competenza mista, si rende necessaria la trasmissione, sempre entro il termine di 60 giorni dopo l’approvazione del rendiconto, di una certificazione di rettifica.

È pertanto onere del Revisore procedere, prima della sua sottoscrizione, ad una verifica dei saldi indicati nel prospetto di certificazione predisposto dagli uffici dell’amministrazione.

I Comuni determinano l’entità dei propri obiettivi di Patto di stabilità attraverso gli strumento di calcolo automatici presenti nel sito web del Patto di stabilità http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto, a cui accedono tramite le proprie credenziali. Per la verifica dei saldi obiettivo di Patto indicati nella certificazione occorre pertanto necessariamente coinvolgere gli uffici dell’ente che devono mettere a disposizione del Revisore tutta la documentazione attestante la correttezza dei valori degli obiettivi di Patto effettivamente attribuiti all’ente.

L’accertamento della correttezza dei valori di entrate e spese finali rilevanti (al netto delle esclusioni previste dalla norma) ai fini della determinazione del saldo finanziario di competenza mista può invece essere effettuato verificandone la corrispondenza con gli importi ricavabili dal prospetto del Conto del Bilancio (o, se non ancora disponibile, da un preconsuntivo) dell’ente.

La certificazione si compone generalmente di un solo prospetto, denominato “Certif. 2014”, attestante il rispetto o meno del Patto di stabilità interno.

Nel caso in cui, in base a tale prospetto, si rilevi il mancato rispetto del Patto, l’ente è chiamato a trasmettere un ulteriore prospetto, denominato “Certif. 2014/A”, utile per valutare le eventuali motivazioni giustificative del mancato raggiungimento dell’obiettivo di bilancio.

Un ulteriore prospetto, denominato “Certif. 2014/B” va infine predisposto e trasmesso dai Comuni che nell’anno 2014 hanno acquisito spazi finanziari nell’ambito del Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”, al fine di attestare che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2014 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’articolo 36 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti a fronte di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre 2013, con imputazione all’esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013.

Anche gli importi indicati in questi ulteriori prospetti di certificazione devono essere sottoposti al vaglio attento dell’Organo di revisione dell’ente, che a tal fine può avvalersi di tutta la documentazione che gli deve essere messa a disposizione dagli uffici dell’amministrazione. Nel caso in cui si appuri il mancato rispetto del Patto di stabilità da parte dell’ente l’Organo di revisione è peraltro tenuto a apposita comunicazione dell’eventualità al Ministero dell’Interno.

Alla luce di queste considerazioni si può pertanto comprendere l’indubitabile rilievo assunto dal ruolo del Revisore anche in questi singoli adempimenti periodici ai fini della verifica del rispetto a consuntivo degli obiettivi annuali del Patto di stabilità da parte degli enti locali.

30 marzo 2015

Fabio Federici