Novità per la presentazione dei modelli IVA 2015

con l’invio della dichiarazione in forma autonoma entro il mese di febbraio si evita di presentare la comunicazione annuale dati Iva, che dal prossimo anno verrà comunque abrogata (e tutti dovranno presentare la dichiarazione Iva, per obbligo, entro la fine di febbraio): ecco le novità della dichiarazione IVA 2015 relativa all’anno 2014

 

 Con l’invio della dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio si evita di presentare la comunicazione annuale dati Iva. Peraltro, dal prossimo anno verrà comunque abrogata e tutti dovranno presentare la dichiarazione Iva, per obbligo, entro la fine di febbraio.

Dunque, il modello Iva/2015, relativo all’anno di imposta 2014, è l’ultimo che potrà essere inviato all’interno del modello Unico, entro il 30 settembre, o spedito autonomamente se a credito, tra marzo e settembre. In particolare, ancora per quest’anno l’invio potrà essere effettuato autonomamente (non in Unico) dal 1° febbraio al 30 settembre 2015, per tutte le dichiarazioni Iva a credito.

Con Provvedimento n. 4774/2015 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15.1.2015 sono stati approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2014 da presentare ai fini Iva:

Modello Iva/2015 composto da frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ;

Modello Iva BASE/2015 composto da: frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VX e VT.

Il suddetto provvedimento, emanato in base all’art. 8, D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni, al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione Iva alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, approva i modelli di dichiarazione Iva/2015, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2014. Come per gli anni precedenti, viene approvato anche il modello Iva BASE/2015, che può essere utilizzato, in alternativa al modello Iva/2015, sia per la presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma che per la presentazione della stessa nell’ambito della dichiarazione unificata (all’interno di Unico 2015).

Infatti, il modello di dichiarazione annuale Iva 2015, concernente l’anno d’imposta 2014, deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma (possibile dal 1.2.2015), sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva 2015 nel modello Unico 2015 (cd. unificata).

La dichiarazione Iva 2015, relativa all’anno 2014 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2015 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma, ovvero entro il 30 settembre 2015 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione Iva nella dichiarazione unificata.

Dunque, la dichiarazione Iva annuale (in forma autonoma o unificata) va presentata in via telematica, come termine ultimo, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.9.2015.

 

Principali novità della dichiarazione annuale Iva 2015

Nel nuovo modello di dichiarazione annuale Iva 2015 sono numerosi gli aggiornamenti rispetto a quello del 2014 per effetto, in particolare, della L. 23.12.2014, n. 190 (cd. Legge di Stabilità 2015) e delle numerose novità normative di recente emanazione, tra le quali il D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 (cd. decreto «Semplificazioni fiscali»).

In via generale, passando all’illustrazione delle principali novità del modello di dichiarazione Iva 2015, emergono quelle relative al nuovo regime forfetario per imprenditori, artisti e professionisti, ai rimborsi, al plafond e alle opzioni per regimi speciali.

 

Nuovo regime forfetario

Per quanto riguarda il nuovo regime forfetario introdotto dall’ultima Legge di Stabilità, i contribuenti con partita Iva (ma non minimi), che sono passati dal 1° gennaio 2015 nel nuovo regime forfetario, devono comunicare nel quadro VA che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva; nel rigo VF56 va ricompresa l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione.

Si precisa che nel quadro VA, il rigo VA14, è stato ridenominato come segue «Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)».

Infatti, coloro che dal 1° gennaio 2015, entrano nel nuovo regime fiscale agevolato (i contribuenti con partita Iva ma non minimi) nella compilazione del modello di dichiarazione Iva 2015 indicano nel quadro VA (barrando la casella 1 del rigo VA14) che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva che presentano.

Nel rigo VF56 va riportata l’eventuale imposta dovuta a seguito della rettifica della detrazione, per il passaggio dal regime Iva a quello forfetario (art. 19bis 2, D.P.R. 633/1972).

Il nuovo regime forfetario, in vigore dal 2015, è quello naturale (cioè senza necessità di esercitare alcuna opzione a riguardo) per tutti i contribuenti già in attività, che nel 2014 ne hanno rispettato i requisiti. Dovranno effettuare questo test di verifica delle condizioni, quindi, gli ordinari, i minori, le abrogate nuove iniziative, gli abrogati minimi e l’abrogato regime residuale dell’art. 27, co. 3, D.L. 98/2011.

Chi inizia l’attività nel 2015, invece, può entrare nel nuovo regime solo previa opzione nella dichiarazione di inizio attività.

Per quelli già in attività nel 2014, non minimi, che sono entrati in automatico nel regime forfetario, questo ingresso può essere evitato tramite comportamento concludente (continuando a fatturare con Iva) e facendo l’opzione per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari del modello Iva 2016 (relativo all’anno d’imposta 2015) e non nel modello Iva 2015 (relativo all’anno di imposta 2014) dove questa casella non è presente.

 

Rimborsi

Novità anche per gli esportatori abituali. Questi ultimi dovranno indicare nel rigo VE30 gli stessi dati contenuti nel nuovo modello di dichiarazioni d’intento (approvato con Provv. Agenzia Entrate 12.12.2014). Si ricorda che, con il decreto «Semplificazioni fiscali», l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento è passato dal fornitore all’esportatore abituale. In sede di dichiarazione Iva, il fornitore è tenuto a riepilogare le lettere d’intento ricevute.

Più in particolare, gli esportatori abituali devono fornire nel rigo VE30 un maggiore dettaglio, rispetto allo scorso anno, delle operazioni non imponibili che concorrono al plafond. Sul punto è stato precisato che il riferimento non vada inteso in senso letterale alle sole cessioni e prestazioni di cui all’art. 8-bis, D.P.R. 633/1972, bensì anche a tutte le altre operazioni che rilevano ai fini del plafond (es. servizi internazionali ex art. 9, D.P.R. 633/1972), consentendo così la quadratura con i dati forniti nelle dichiarazioni di intento.

Per tale motivo, nella Sezione 4 del rigo VE30 che è destinata per l’indicazione delle operazioni che costituiscono il plafond degli esportatori abituali, da quest’anno è stato arricchito del nuovo campo 5 denominato «Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione». La modifica è stata necessaria per una migliore esposizione di tutte le tipologie di operazioni che costituiscono il plafond.

 

Opzioni per i regimi speciali

Nel quadro VO, infine, sono state introdotte le caselle relative alle opzioni per la determinazione forfetaria del reddito delle società agricole.

 

Frontespizio

Sono stati eliminati alcuni campi che prevedevano l’indicazione di già in possesso dell’Agenzia delle entrate e comunicate dai contribuenti Iva attraverso i modelli anagrafici (AA7, AA9 e ANR). Si tratta, in particolare, dei dati riservati ai soggetti non residenti contenuti nel riquadro «Dati del contribuente» e dei dati relativi alla residenza estera contenuti nel riquadro «Dichiarante diverso dal contribuente».

 

Quadro VA

Il rigo VA 14 è stato ridenominato «Regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89 legge n. 190/2014)».

Da quest’anno, infatti, è riservato ai soggetti che presentano l’ultima dichiarazione Iva prima di aderire al regime disciplinato dall’art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014.

Inoltre, è stata eliminata la Sezione 3 «Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari» e i dati in essa richiesti costituiscono ora il contenuto del quadro VB, di nuova istituzione. Il quadro, la cui compilazione è facoltativa, è riservato all’indicazione dei dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi di quanto previsto dall’art. 2, co. 36- vicies ter, D.L. 138/2011.

La modifica, di natura prettamente gestionale, rende più agevole la trasmissione telematica della dichiarazione.

 

Quadro VE

Nella Sezione 2 è stato soppresso il rigo per l’indicazione delle operazioni con aliquota al 21%. Tale aliquota non è più in vigore dal 1° ottobre 2013. Conseguentemente i righi della Sezione 3 sono stati rinumerati.

Nella Sezione 4 il rigo VE30, che richiede l’indicazione delle operazioni che costituiscono il plafond degli esportatori abituali, è stato implementato con l’introduzione del nuovo campo 5 denominato «Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione». La modifica è stata introdotta per ottenere l’evidenziazione specifica di tutte le tipologie di operazioni che costituiscono il plafond.

Nella stessa sezione, il rigo VE34 da quest’anno è denominato «Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies». Queste operazioni lo scorso anno erano indicate nel rigo VE39 ma la nuova collocazione, anche grafica, tra le operazioni che concorrono alla determinazione del volume d’affari, rende più coerente la loro esposizione. I righi successivi sono stati rinumerati.

 

Quadro VF

Nella Sezione 1 è stato soppresso il rigo per l’indicazione delle operazioni con aliquota al 21%. Conseguentemente i righi della Sezione 1 e della Sezione 2 sono stati rinumerati.

Nella Sezione 3-A il rigo VF34 è stato implementato con l’introduzione del campo 8 denominato «Operazioni di cui agli articoli da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione». Il nuovo campo è stato previsto per tenere conto, in sede di determinazione del pro-rata di detrazione, delle operazioni non soggette che non danno diritto alla detrazione, già comprese nel rigo VE34.

 

Quadro VX

Il rigo VX4 è stato modificato per recepire le modalità di esecuzione dei rimborsi previste dal nuovo testo dell’art. 38-bis, introdotto dal D.Lgs. 175/2014. Sono stati eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi.

È stata prevista una nuova casella 6 per i contribuenti esonerati dalla prestazione delle garanzie. Sono state introdotte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per attestare la condizione di operatività e la solidità patrimoniale.

 

Quadro VO

Nella Sezione 2 del quadro VO, righi VO23 e VO24, sono state introdotte le caselle per comunicare le opzioni di cui all’art. 1, co. 1093 e 1094, L. 296/2006 esercitate dalle società agricole.

 

Prospetto Iva 26/PR

Nel quadro VS, è stato previsto il campo 8 per segnalare che la dichiarazione della controllata è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall’art. 38-bis, co. 3, lett. a), b) e c), D.P.R. 633/1972.

Conseguentemente i campi successivi sono stati rinumerati. Sono stati eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi.

 

Istruzioni modificate

Nelle istruzioni per la compilazione del rigo VE32 è stato precisato che devono essere indicate anche le operazioni non imponibili effettuate nei confronti dei partecipanti ufficiali ad Expo Milano 2015. Tali soggetti, infatti, come chiarito dalla C.M. del 7.8.2014, n. 26/E e dalla R.M. 15.1.2014, n. 10/E possono usufruire del regime di non imponibilità a condizione che i beni e i servizi acquistati siano impiegati nell’attività ufficiale espositiva.

Nelle istruzioni per la compilazione del rigo VX4 è stato aggiornato l’elenco dei soggetti ammessi all’erogazione prioritaria dei rimborsi Iva aggiungendo la nuova categoria individuata dal D.M. 10.7.2014 (operatori economici che esercitano attività di fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi).

Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del credito Iva emergente dalla

dichiarazione annuale, sono stati recepiti i chiarimenti forniti dalla C.M. 25.9.2014, n. 28/E.

La circolare ha precisato che per l’utilizzo di crediti superiori a 15.000 euro generati in capo a soggetti diversi dall’utilizzatore è richiesta l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo sia nella dichiarazione del soggetto cedente il credito che nella dichiarazione del soggetto che utilizza il credito ricevuto. Tale principio è applicabile ai crediti ceduti dalle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001 – quadro VD) e ai crediti ceduti al consolidato Ires (rigo VX6).

Nelle istruzioni per la compilazione del rigo VA15, riservato alle società di comodo, sono state recepite le modifiche introdotte, dall’art. 18, D.Lgs. 175/2014, alla disciplina delle società in perdita sistematica. In particolare, viene precisato che il periodo di osservazione è diventato quinquennale e non più triennale.

 

Novità Iva della Legge di Stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto delle novità importanti per quanto riguarda la dichiarazione annuale Iva e il modello di comunicazione dati Iva.

In particolare, l’art. 1, co. 641, L. 190/2014 introduce modifiche normative al D.P.R. 322/1998, con decorrenza a partire dalla dichiarazione Iva 2016, per l’anno di imposta 2015.

Nel dettaglio, le modifiche riguardano:

– l’eliminazione dell’obbligo della presentazione della dichiarazione unificata (si ricorda che sono tenuti a presentare la dichiarazione unificata annuale i contribuenti, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini Iva);

– presentazione della dichiarazione Iva annuale in forma autonoma nel mese di febbraio (in precedenza il contribuente era tenuto a presentare tra il 1° febbraio e il 30 settembre la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente);

conseguentemente viene abrogato l’obbligo di presentare in via telematica la

comunicazione annuale dati Iva, prevista al fine di ottemperare, al calcolo delle «risorse proprie» che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio Ue.

In conclusione, la Legge di Stabilità 2015 ha apportato importanti modifiche in tema di dichiarazioni Iva dal 2016:

– viene abrogata la comunicazione annuale dati Iva;

– é previsto l’invio della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma per tutti i contribuenti obbligati (non è più previsto l’inserimento della dichiarazione Iva nel modello Unico);

– il termine per l’invio della dichiarazione annuale Iva viene anticipato al mese di febbraio successivo al periodo d’imposta di riferimento.

 

 

Vincenzo D’Andò

10 FEBBRAIO 2015