Notifica a mezzo posta: spetta al concessionario provare l’esatto contenuto della busta contenente la cartella di pagamento

una recentissima sentenza della Cassazione afferma che in caso di notifica a mezzo posta spetta al concessionario provare l’esatto contenuto della busta contenente la cartella di pagamento!

In caso di notifica a mezzo posta spetta al concessionario provare l’esatto contenuto della busta contenente la cartella di pagamento.

Quanto sopra è contento nella sent. n. 2625/2015 Cass. da cui emerge che il concessionario deve dimostrare il contenuto della raccomandata in cui è custodita la cartella di pagamento nel rispetto dei principi costituzionali di collaborazione e buona fede con il contribuente.

La notifica in ambito tributario è disciplinata dagli artt. 137 e ss. del Cpc, a cui si richiama l’art. 16, c. 2, del D.lgs n. 546/1992. L’attività di notifica può essere eseguita, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dall’amministrazione procedente. La notifica può essere eseguita brevi manu (se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario), nonché a mezzo del servizio postale mediante la spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

L’art. 140 C.p.c. stabilisce, inoltre, che nel caso di “irreperibilità”, incapacità o rifiuto a ricevere da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica, dandone notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella fattispecie in esame il contribuente ha impugnato il fermo amministrativo, relativo ad una autovettura e ad un motociclo, eccependo che la raccomandata notificata dal concessionario non conteneva la cartella di pagamento. Sia in primo grado che in appello il ricorso è stato respinto.

 

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha ritenuto che i giudici di merito hanno violato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui se c’è contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l’onere della prova è a carico del mittente. Infatti in caso di notifica della cartella di pagamento mediante invio di una busta chiusa raccomandata (non in plico) a mezzo posta, è onere del mittente il plico raccomandato provare il suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento e il destinatario contesti il contenuto della busta (cfr. Cass n. 18252/2013).

Indubbiamente la decisione in esame offre grossi vantaggi al contribuente, laddove contesti il contenuto della busta ricevuta, per far dichiarare la nullità della cartella.

La giurisprudenza di merito, nel rilevare che il concessionario della riscossione è abilitato alla notifica della cartella, a mezzo raccomandata, senza “l’intermediazione” del messo notificatore, ha ritenuto che la notifica dell’avviso di mora è nulla se il concessionario non esibisce in giudizio la prova della notifica dell’atto (CTP di Roma sent. n. 16915/2014).

19 febbraio 2015

Enzo Di Giacomo