Credito erariale a prescrizione decennale

il credito erariale, che nasce in seguito ad un accertamento divenuto definitivo, è soggetto al termine di prescrizione decennale

Il credito erariale, a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.

Quanto precede è contenuto nella sent. 26380/2014 della CTP di Roma da cui emerge che il credito fiscale si consolida a seguito dell’omessa impugnazione degli atti impositivi e per questo la prestazione tributaria non è una prestazione periodica in quanto il debito anno per anno si rinnova per presupposti impositivi.

La prescrizione si perfeziona al raggiungimento del giorno in cui, si è compiuto il termine fissato dalla legge. In relazione alla durata, si può distinguere tra prescrizione ordinaria, prescrizioni brevi e prescrizione per non uso ventennale La prima è applicabile in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente e si perfeziona con il decorso di dieci anni (art. 2946 cod.civ.), mentre quella ventennale è rapportata al termine di maturazione dell’usucapione.

Nella fattispecie in esame il contribuente ha impugnato il sollecito di pagamento di alcune cartelle di pagamento concernenti sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per cui il giudice tributario si è dichiarato incompetente e una riguardante l’ICI eccependo, per quest’ultima, la prescrizione del tributo in quanto trascorso il termine di prescrizione quinquennale.

La CT ha dichiarato infondata l’eccezione in quanto il credito erariale per la riscossione dell’imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948. 4, cod. civ., n. 4, “per tutto ciò’ che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., atteso che la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito annualmente da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. n. 701/2014; n. 2941/2007, n. 26161/2006, n. 18110/2004).

Sull’argomento si annovera una difforme giurisprudenza di merito, minoritaria rispetto all’orientamento consolidato, in cui si afferma che le obbligazioni tributarie (a prescindere dalla tipologia d’imposta) hanno fisiologicamente insita la caratteristica della “periodicità”alla quale l’art. 2948 n. 4 cod. civ. riconduce la prescrizione quinquennale; i giudici tributari distinguono tra la “corrispettività” dei servizi (presente nei tributi locali) e quello di “periodicità” della prestazione, evidenziando come tale periodicità sia rintracciabile anche nelle obbligazioni tributarie di natura statale (imposte dirette e IVA annuale (CTP Reggio Calabria, sent. 16.04.2014; cfr.CTP. di Ferrara senT. N° 256/5/2013).

23 febbraio 2015

Enzo di Giacomo