Il credito erariale, a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.
Quanto precede è contenuto nella sent. 26380/2014 della CTP di Roma da cui emerge che il credito fiscale si consolida a seguito dell’omessa impugnazione degli atti impositivi e per questo la prestazione tributaria non è una prestazione periodica in quanto il debito anno per anno si rinnova per presupposti impositivi.
La prescrizione si perfeziona al raggiungimento del giorno in cui, si è compiuto il termine fissato dalla legge. In relazione alla durata, si può distinguere tra prescrizione ordinaria, prescrizioni brevi e prescrizione per non uso ventennale La prima è applicabile in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente e