Società in perdita sistemica e periodo di liquidazione

il Decreto sulle Semplificazioni Fiscali ha esteso il periodo di osservazione per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistemica da 3 a 5 anni: cosa succede al momento di messa in liquidazione con la presentazione di una doppia dichiarazione dei redditi nell’anno?

Il Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, emanato in attuazione della delega fiscale, ha esteso il periodo di osservazione per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica. Il periodo è stato ampliato da tre a cinque periodi di imposta (cfr art. 18 del decreto citato), tuttavia il riferimento (rimasto immutato) ai “periodi di imposta” e non all’anno solare può di fatto determinare una riduzione di tale arco temporale.

 

Il testo novellato dell’art. 2, comma 36–decies del D.L. 13 agosto 2011, n. 148 così dispone: “Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi di imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994”.

E’ così evidente, a seguito dell’estensione di tale periodo, che più difficilmente una società si troverà nelle condizioni di essere considerata non operativa per aver dichiarato in cinque periodi di imposta consecutivi perdite fiscali, ovvero in quattro periodi di imposta perdite fiscali ed in un periodo di imposta un imponibile fiscale inferiore al reddito minimo.

 

La nuova disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175/2014 (il 13 dicembre del 2014). I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare saranno considerati non operativi qualora per i periodi di imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 abbiano dichiarato una perdita fiscale ovvero anche se in uno degli anzidetti periodi abbiano dichiarato un imponibile fiscale inferiore al reddito c.d. minimo. Tuttavia, tale periodo di cinque anni potrebbe subire una “riduzione” qualora uno degli anni solari compreso nel quinquennio debba essere suddiviso in due periodi di imposta.

La circostanza può ad esempio verificarsi tenendo in considerazione quanto disposto dal D.P.R. n. 322/1998 che disciplina l’obbligo di presentazione del Modello Unico anche in caso di liquidazione. L’inizio della liquidazione determina l’interrompersi del normale periodo d’imposta. Pertanto è necessario distinguere il periodo ante liquidazione ed il periodo di liquidazione.

Per il periodo ante liquidazione, è necessario determinare il reddito seguendo le regole ordinarie e presentare la relativa dichiarazione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione. Per il periodo di liquidazione, considerato che dalla data di inizio fino alla chiusura della liquidazione esiste un unico periodo di imposta, il reddito relativo alla residua frazione di esercizio ed i successivi sono determinati in via provvisoria sulla base del bilancio che deve essere redatto ai fini civilistici. Nei diversi periodi intermedi deve essere predisposta la dichiarazione dei redditi e versate le relative imposte.

 

Ad esempio se nel periodo di imposta 2011 è stata deliberata la liquidazione e la delibera ha effetto dal 1° ottobre del medesimo anno, il contribuente dovrà presentare due dichiarazioni dei redditi. La prima relativa al periodo di imposta 1° gennaio 30 settembre del 2011, la seconda relativa al periodo 1° ottobre – 31 dicembre del medesimo anno. Tale circostanza vuol significare che al fine di verificare se la società è non operativa nel periodo di imposta 2014 a seguito delle perdite prodotte dovranno essere presi in considerazione i seguenti periodi di imposta: 2010, 1° gennaio – 30 settembre 2011, 1° ottobre – 31 dicembre 2011, 2012 e 2013. Viceversa, qualora la società non avesse deliberato la messa in liquidazione il periodo di osservazione avrebbe compreso anche il periodo di imposta 2009. Pertanto, stante il riferimento delle disposizioni fiscali ai periodi di imposta, ne consegue che in caso di liquidazione il periodo “solare” di monitoraggio si riduce di un anno.

In tale ipotesi, l’unica possibilità di sottrarsi alla disciplina delle società non operative è di assumere un formale impegno all’interno della dichiarazione (nel Modello Unico) a chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese a norma dell’art. 2495 del c.c., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito che lo stato di liquidazione formale della società non costituisce di per sé condizione sufficiente per escludere la società dalla disciplina delle società non operative (cfr Circ. n. 44/2007).

Il dottor Lelio Cacciapaglia ci illustrerà tutte le novità del decreto semplificazioni nella videoconferenza di giovedì 22 gennaio…

19 gennaio 2015

Nicola Forte