L'iscrizione VIES con effetto immediato ma anche la cancellazione è automatica

una delle principali novità del decreto Semplificazioni è quella che riguarda l’automaticità dell’iscrizione al VIES per il contribuente che ne fa richiesta

Non è sanzionabile il comportamento posto in essere dal contribuente che in passato, pur non essendo decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione nel VIES, ha posto in essere operazioni intracomunitarie.

 

La violazione risulta così superata per effetto delle novità prevista dall’art. 22 del D.Lgs n. 175/2014 che, modificando il testo dell’art. 35 del Decreto Iva, prevede l’immediata efficacia della richiesta di iscrizione nel VIES senza che sia necessario attendere, come in passato, il termine di trenta giorni entro cui l’Agenzia delle entrate può effettuare il controllo della posizione del contribuente.

Pertanto se il contribuente non ha atteso il decorso del termine di trenta giorni prima dell’entrata in vigore della novità (del D.Lgs n. 175/2014) le operazioni intracomunitarie devono considerarsi correttamente effettuate. Qualora il locale ufficio abbia ritenuto le predette operazioni soggette ad Iva secondo la disciplina “domestica” irrogando le relative sanzioni ed il provvedimento di irrogazione delle penalità non sia divenuto definitivo, il contribuente potrà ottenere la disapplicazione della sanzione.

 

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014. Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria “Per le operazioni effettuate in vigenza della precedente normativa, si ritiene applicabile il principio del favor rei, previsto dall’art. 3, c. 2, del d.lgs del 18 dicembre 1997, n. 472, ai sensi del quale “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.

A seguito della novità in rassegna il contribuente ottiene l’immediata iscrizione al VIES qualora ne faccia richiesta in sede di inizio attività. Pertanto è possibile effettuare subito acquisti e cessioni intracomunitarie applicando le regole di cui al D.L. n. 331/1993.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha osservato come le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 175/2014 sono state introdotte con la finalità di assicurare una maggiore conformità della disciplina Iva nazionale al diritto comunitario “ed hanno l’effetto di rispondere alle esigenze di maggiore speditezza del sistema manifestate dagli operatori interessati ad effettuare scambi di beni e servizi con altri operatori dell’Unione europea”.

I contribuenti possono operare seguendo due distinte modalità.

Possono chiedere l’iscrizione del VIES manifestando la volontà in tal senso in sede di attribuzione del numero di partita Iva con la presentazione del modello ex art. 35 del D.P.R. n. 633/1972. I medesimi contribuenti possono effettuare la richiesta di iscrizione anche in un momento successivo rispetto all’avvio dell’attività. In tale ipotesi l’adempimento potrà essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche. Nell’uno e nell’altro caso il contribuente è in possesso della piena soggettività passiva. Pertanto potrà effettuare immediatamente, senza più dove attendere trenta giorni come in passato, acquisti e cessioni intracomunitarie. Viceversa, secondo la precedente disciplina, l’Agenzia delle entrate riteneva che qualora non fosse ancora decorso il termine di trenta giorni “la soggettività passiva d’imposta poteva risultare limitata nel predetto periodo alle sole operazioni domestiche e a quelle intercorse con soggetti extra UE”.

 

In base al nuovo comma 7–bis dell’articoli 35 del Decreto Iva i soggetti passivi sono esclusi dalla banca dati VIES qualora non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi. In tale ipotesi l’Ufficio interessato deve inviare preventivamente al contribuente un’apposita comunicazione per poi escluderlo dal VIES.

La Circolare in rassegna ha precisato che la verifica dei quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione degli elenchi riepilogativi decorre dal momento di entrata in vigore della nuova disposizione essendo del tutto irrilevanti, ai fini della anzidetta verifica, i trimestri antecedenti all’entrata in vigore del decreto. Conseguentemente l’Agenzia delle entrate cancellerà dalla banca dati del VIES i soggetti iscritti decorso un anno dall’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175/2014 inviando a tal fine l’apposita (preventiva) comunicazione stabilita dalla legge.

La cancellazione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla data di spedizione della comunicazione preventiva. Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio competente per conservare l’iscrizione nel VIES. A tal proposito, per ottenere la conservazione, dovrà fornire la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie poste in essere nei quattro trimestri precedenti, ovvero “fornire adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare”.

Ad esempio il contribuente potrebbe dimostrare che, nonostante non abbia posto in essere operazioni intracomunitarie da un anno, sta per procedere ad un ordinativo di acquisto della merce proveniente dalla Francia. Può ad esempio esibire lo scambio di corrispondenza, anche a mezzo email con la ditta fornitrice francese e tale documentazione dovrebbe già di per sé essere sufficiente a fornire dimostrazione al Fisco circa l’interesse alla conservare l’iscrizione nel VIES.

Rimane tuttavia ferma la possibilità, in caso di cancellazione dal VIES, di effettuare una nuova richiesta ed essere nuovamente incluso, con efficacia immediata, nella predetta banca dati.

13 gennaio 2015

Nicola Forte