Associazioni sportive e split payment IVA

l’introduzione della norma dello split payment IVA sulle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione può avere conseguenze molto complesse ai fini della liquidazione IVA per le associazioni sportive che lavorano con gli enti locali

Il nuovo meccanismo antifrode c.d. dello split payment, previsto dalla legge di stabilità del 2015 con l’introduzione del nuovo art. 17–ter nel Decreto Iva, favorirà, in generale, la formazione di posizione creditorie. Le eccedenze Iva che dovessero maturare potranno essere chieste a rimborso o utilizzate in compensazione, anche con altri tributi, seguendo le regole ordinarie.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti può dare luogo a difficoltà applicative per gli enti associativi che avendo optato per il regime speciale forfetario di cui alla legge n. 398/1991 determinano l’Iva da versare avvalendosi di una detrazione forfetaria.

Preliminarmente deve essere osservato come lo split payment debba essere applicato anche laddove le associazioni (riconosciute o non riconosciute) abbiano optato per l’applicazione del predetto regime. L’esclusione dall’ambito applicativo della nuova norma dovrebbe riguardare esclusivamente i regimi speciali Iva in base ai quali il tributo non deve essere esposto distintamente nella fattura (regime del margine, delle agenzie di viaggio..). In questi casi non è tecnicamente possibile, per l’ente pubblico destinatario, trattenere l’imposta sul valore aggiunto. Diversamente, se un ente associativo in regime ex l. n. 398/1991 riceve dall’ente pubblico destinatario della prestazione la richiesta della fattura, il tributo sarà regolarmente esposto secondo le regole ordinarie. Pertanto il nuovo meccanismo anti frode dovrebbe trovare regolare applicazione.

I dubbi maggiori riguardano le modalità di liquidazione del tributo. Gli enti associativi devono applicare all’Iva addebitata al cessionario/committente una percentuale di detrazione forfetaria solitamente pari al 50%. Per le sponsorizzazioni la percentuale diminuiva al 10%, ma con effetto dal 13 dicembre 2014 la detrazione forfetaria è stata uniformata, anche con riferimento a tali prestazioni, a quella base del 50% (D.lgs n. 175/2014).

Ora il problema è quello di comprendere se la detrazione forfetaria debba essere applicata anche alle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere nei confronti di taluni entri pubblici e soggette al nuovo meccanismo. La risposta dovrebbe essere, come sarà tra breve spiegato, positiva.

Preliminarmente deve essere rilevato come le associazioni che si avvalgono del regime speciale di cui alla citata legge n. 398/1991 non chiudono mai una liquidazione Iva a credito. La circostanza è dovuta al meccanismo di detrazione forfetaria calcolata sull’Iva. Tuttavia, anche tale peculiarità non sembra essere decisiva per escludere dal computo della detrazione forfetaria l’Iva addebitata ad un ente pubblico (con la fattura emessa) e non incassata in quanto trattenuta dall’ente medesimo.

E’ possibile individuare almeno due argomentazioni a sostegno della soluzione. In primis la citata legge n. 398/1991 prevede che la detrazione forfetaria debba essere calcolata sull’Iva addebitata. Conseguentemente, anche in base ad un’interpretazione di tipo letterale, il meccanismo della scissione dei pagamenti non dovrebbe dare luogo alla perdita del diritto alla detrazione forfetaria.

Inoltre, l’impossibilità di maturare un credito a proprio favore (da parte di questi soggetti) non sembra essere un’argomentazione decisiva per non applicare le regole ordinarie. I soggetti che applicano l’Iva secondo i criteri ordinari (che non applicano il regime di cui alla L. n. 398/1991) subiscono, per effetto della scissione dei pagamenti, un generale incremento dell’Iva a credito. Invece le associazioni che applicando il predetto regime forfetario dovrebbero subire, quale conseguenza, una diminuzione del debito Iva. Infatti, dopo aver calcolato la detrazione forfetaria su tutta l’Iva addebitata, ivi compresa quella esposta in fattura e soggetta al meccanismo della scissione, l’importo da versare sarà calcolato sottraendo dall’Iva addebitata, quella trattenuta che sarà versata dall’ente, e considerando poi ulteriormente in diminuzione la detrazione forfetaria.

Ad esempio se l’Iva addebitata è pari a 10.000 e l’importo trattenuto dall’ente ammonta a 2.000, la detrazione forfetaria sarà pari a 5.000 (10.000 x 50%). Ora se l’Iva esigibile da computare nella liquidazione ammonta a 8.000 (10.000 – 2.000), considerando la detrazione forfetaria di 5.000 l’associazione dovrà versare l’importo di 3.000 euro (8.000 – 5.000).

23 gennaio 2015

Nicola Forte