STP – Società Tra Professionisti: rimangono i dubbi

il Decreto semplificazioni ha rinunciato, almeno per il momento, ad intervenire sulle società costituite tra professionisti: la disciplina è stata espunta dal testo definitivo del decreto legislativo rinviando ad un successivo intervento normativo

Il Decreto semplificazioni (D.Lgs n. 175/2014) ha rinunciato, almeno per il momento, ad intervenire sulle società costituite tra professionisti. La disciplina è stata espunta dal testo definitivo del decreto legislativo rinviando ad un successivo intervento normativo la più puntuale regolamentazione delle STP.

 

La mancata regolamentazione è l’effetto delle audizioni delle associazioni di categoria che sono intervenute presso la Commissione finanze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

La formulazione originaria del provvedimento prevedeva, in sostanza, l’applicazione del medesimo criterio di tassazione riguardante le associazioni di artisti e professionisti ex art. 5 del TUIR. Il reddito, imputabile in base al principio di trasparenza, avrebbe così assunto la qualificazione di reddito di lavoro autonomo. Inoltre, quale ulteriore conseguenza, i compensi avrebbero dovuto essere assoggettati a ritenuta d’acconto.

Secondo la maggior parte delle associazioni di categoria che hanno partecipato alle audizioni, l’intervento del decreto legislativo avrebbe dato luogo ad una complicazione dei “sistema” con l’introduzione, di fatto, di un “doppio binario”. Tuttavia, l’affermazione non è pienamente condivisibile.

Secondo questo orientamento, dopo aver determinato il reddito in base al principio di competenza, nell’osservanza dei principi civilistici, la determinazione dell’imponibile fiscale avrebbe richiesto la rettifica della base su cui calcolare le imposte applicando il principio di cassa. Ad esempio l’ultimazione di una prestazione professionale indicata tra i ricavi del bilancio di esercizio in base al principio di competenza, avrebbe dovuto essere “azzerata” ove non incassata.

La maggior parte delle associazioni hanno ritenuto questo “doppio binario” una complicazione eccessiva ottenendo, quindi, lo stralcio della disciplina. In realtà, come anticipato, l’osservazione non è condivisibile. La determinazione dell’imponibile fiscale è già di per sé eccessivamente difficoltosa per tutte le società di capitali. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi già prevede in diverse disposizioni un disallineamento tra il risultato civilistico e l’imponibile fiscale.

 

In buona sostanza, il disallineamento è fisiologico e trova spiegazione nella diversità di obiettivi dei due legislatori. Il legislatore civilistico individua una serie di regole ispirate all’osservanza del principio di prudenza con l’intento di determinare l’utile reale effettivamente distribuibile. Viceversa il legislatore fiscale intende “attrarre” materia imponibile affinché la base di calcolo delle imposte sia la più ampia possibile.

Conseguentemente le società tra professionisti producono (almeno per ora) reddito d’impresa in base alle regole previste in funzione del modello societario prescelto. Ne conseguono ulteriori effetti sulle ritenute che non devono essere applicate (mancando una norma espressa) sui ricavi conseguiti.

La soluzione è stata tra l’altro fornita dall’Agenzia delle entrate con due interpretazioni, rispettivamente, dell’8 maggio ed il 16 maggio scorso, in risposta a due richieste di consulenza non aventi valenza di interpello.

La soluzione non è stata condivisa dall’Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti (Circ, n. 34/IR del 2013) che ha ritenuto di dover collocare i redditi in questione nell’ambito di quelli aventi natura di lavoro autonomo. Tale soluzione trova fondamento nella considerazione che nelle Società tra professionisti l’attività professionale è esercitata in via esclusiva, indipendentemente dalla tipologia societaria utilizzata, ed è soggetta al regime disciplinare dell’ordine di appartenenza.

22 dicembre 2014

Nicola Forte