Il fatto
Il contribuente aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in una controversia avente ad oggetto il rimborso dell'Irap per gli anni dal 1999 al 2002, aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la prima decisione favorevole invece al medesimo contribuente.
In particolare, il Giudice di appello aveva ritenuto che il contribuente fosse soggetto ad Irap, in quanto, nei periodi di imposta considerati, svolgeva attività di consulenza informatico - commerciale, con organizzazione adeguata, come risultava dalle evidenze offerte dalle parti, che documentavano beni strumentali, quote di ammortamento, consumi, spese di rappresentanza ed altre spese per importi affatto trascurabili.
Con il primo motivo di cassazione il ricorrente deduceva quindi la violazione, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, per avere ritenuto i giudici di secondo grado che l'"adeguata organizzazione" di cui disponeva il contribuente coincidesse con il requisito dell'autonoma organizzazione, laddove le spese di rappresent