Il ravvedimento operoso del modello 770

attenzione, il prossimo 18 dicembre scade il termine per ravvedere il modello 770/2014; l’omessa, incompleta od errata presentazione del modello 770 può provocare gravi conseguenze dal punto di vista sanzionatorio, anche penali

La tardiva dichiarazione: scadenza entro il 18 Dicembre 2014

La normativa considera tardiva la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria e, nel caso del modello 770-2014 semplificato ed ordinario, nel corrente anno l’adempimento scadeva in data 19 settembre 2014come dalla proroga disposta dal DPCM del 31 luglio 2014.

Entro il prossimo 18 Dicembre 2014 pertanto è quindi possibile presentare la dichiarazione tardiva tenendo in considerazione quanto segue:

1) la dichiarazione è soggetta ad una sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065 a prescindere dalla presenza o meno di ritenute e dal numero dei percipienti;

2) entro il 18 dicembre 2014 è possibile sanare la sanzione sopraindicata attraverso la procedura del ravvedimento operoso che consiste nella presentazione della dichiarazione in via telematica (non si tratta di integrativa o correttiva) e versando una sanzione ridotta pari ad 1/10 dei 258 euro ovvero 25 euro tramite modello F24 compilando la sezione erario con codice tributo 8911 anno 2014 importo da versare 25 euro;

3) se le ritenute indicate nel modello 770-2014 non sono state versate o sono state versate in maniera insufficiente trova applicazione anche la sanzione del 30 % che viene ridotta al 10 % se, a seguito di controllo di cui all’art.36-bis del Dpr.600-73,il contribuente provvede al relativo versamento entro 30 giorni dalla comunicazione ovvero al 20 % se il pagamento avviene sempre entro 30 giorni in seguito ad una comunicazione di controllo formale di cui all’art. 36-ter del Dpr.600-73;

4) non è sanabile l’omesso versamento delle ritenute relative all’anno 2013 in quanto tale operazione doveva essere effettuata entro il 19 settembre 2014;

5) è possibile sanare, entro il 31 luglio 201 , la violazione delle ritenute relative al mese di dicembre 2013 da versare a gennaio 2014.

In merito al punto 5 si segnala che ai fini del ravvedimento operoso delle ritenute non pagate si applica quanto segue.

1) Per la Cassazione(sentenze nn .12661/2011 e 14298/2012) la regolarizzazione dell’omesso/tardivo versamento si perfeziona solo con “l’integrale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi” e pertanto, in caso di errata (anche lieve) determinazione dell’importo da versare il ravvedimento diventa inefficace. Secondo la CM 180/98, la “contestuale” effettuazione degli adempimenti richiesti ai fini della regolarizzazione (rimozione violazione, versamento di sanzione ridotta ed interessi) va intesa nel senso che gli stessi devono essere conclusi entro il termine stabilito per il ravvedimento e non che siano effettuati necessariamente lo stesso giorno.

2) Si ricorda che per poter usufruire dell’agevolazione del ravvedimento operoso la violazione che si intende regolarizzare non deve essere già stata oggetto di contestazione; inoltre non dovranno essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

3) L’omesso versamento delle ritenute per un importo superiore ad euro 50.000 è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni (l’applicazione della sanzione penale va collegata alla situazione di grave difficoltà finanziaria rimessa alla valutazione del giudice ai sensi delle sentenza della Cassazione n. 5467-2014 e n. 5905-2014).

L’omessa dichiarazione

Se il modello 770-2014 viene presentato dopo la data del 18 dicembre 2014 ovvero non viene presentato o viene presentato su modello non conforme oppure non risulta sottoscritto dal rappresentante legale ci si trova in presenza di omessa dichiarazione e il contribuente è assoggettato al seguente regime sanzionatorio:

1) omessa dichiarazione e ritenute non versate : sanzione che va dal 120 % al 240 % delle ritenute non versate con un minimo di euro 258;

2) omessa dichiarazione e ritenute versate: sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065 se le ritenute sono state comunque versate;

3) è prevista inoltre una sanzione aggiuntiva di euro 51 per ogni percipiente non dichiarato.

Nota bene: nel caso di specie il ravvedimento non è ammesso.

L’ infedele dichiarazione

Se le somme dichiarate nel modello sono inferiori rispetto alle somme accertate dall’Ufficio Finanziario il contribuente è soggetto alle sanzioni previste per la dichiarazione infedele:

1) in caso di ritenute non versate: sanzione che va dal 100% al 200% delle ritenute dovute e non versate con un minimo di 258 euro;

2) nel caso di ritenute versate entro il 19 settembre 2014: sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065 ;

3) sanzione aggiuntiva di euro 51 per ogni percipiente non dichiarato.

Anche in questo caso è possibile sanare l’infrazione con la procedura del ravvedimento operoso presentando il modello 770-2014 integrativo entro il termine della presentazione relativa alla dichiarazione del prossimo anno (per adesso 31-07-2015) nel seguente modo:

a) se ritenute versate entro il 19 settembre 2014: versare le ritenute dovute unitamente agli interessi e alle relative sanzioni ovvero sanzione di 1-8 di 258 euro pari a 32 euro e 6 euro per ogni percipiente non dichiarato;

b) se ritenute non versate entro il 19 settembre 2014: sanzione del 12,50% delle ritenute omesse con un minimo di euro 32 e 6 euro per ogni percipiente non dichiarato.

La dichiarazione irregolare

La dichiarazione irregolare e viziata da due tipologie di errori che danno origine a diverse sanzioni:

1) gli errori meramente formali che non arrecano alcun tipo di danno all’Amministrazione non danno origine ad alcuna sanzione e non necessitato della procedura di ravvedimento;

2) gli errori formali che ostacolano l’attività di controllo dell’Ufficio (come ad esempio l’errata indicazione dei dati del contribuente) sono soggetti a sanzione che va da uro 258 ad euro 2.065 ovvero, nei casi più gravi, di sanzione che va da euro 516 ad euro 4.131; è possibile la presentazione del 770 integrativo entro la dichiarazione dell’anno successivo ovvero 31 luglio 2015 versando la sanzione ridotta di euro 32 (1-8 di euro 258) in caso di violazioni formali ovvero la sanzione ridotta di euro 64 (1-8 di euro 516) in caso di violazioni formali se non sono stati indicati gli elementi di cui all’art. 4 del Dpr. n.332-98.

I RIFLESSI DELLA OMESSA O TARDIVA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE AD OPERA DELL’INTERMEDIARIO FISCALE

Anche l’Intermediario fiscale è soggetto ad una specifica sanzione in caso di omessa o tardiva trasmissione telematica della dichiarazione. Per tali violazioni è applicabile una sanzione che va da euro 516 ad euro 5.164 ma è possibile adire alla procedura del ravvedimento operoso (sempre che non siano già iniziate le attività ispettive da parte dell’Ufficio).

Il ravvedimento si compie con l’invio della dichiarazione (sempre entro 90 giorni dalla scadenza originale) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad 1-10 del decimo del minimo, ovvero 52 euro, mediante pagamento tramite F24 sezione erario codice tributo 8924 anno 2014

Esempio pratico

Intermediario che ha assunto in data 20 luglio 2014 l’impegno alla trasmissione telematica del modello 770-2014 e che non vi abbia ancora provveduto alla data del 19 settembre 2014.

Entro il 18 dicembre 2014 può procedere all’invio della dichiarazione provvedendo al pagamento della sanzione pari ad euro 52 con codice tributo 8924 al fine di sanare la violazione. Anche il contribuente tuttavia deve procedere al pagamento della sanzione di euro 25 con codice tributo 8911 per sanare la violazione a lui imputata.

Nota bene

Nel caso in cui l’intermediario abbia sottoscritto l’impegno a trasmettere la dichiarazione in data 31 ottobre 2014 e provveda all’invio entro i 30 giorni non è assoggettabile ad alcuna sanzione: in questo caso la dichiarazione è considerata validamente presentata in quanto non sono trascorsi i 90 giorni dalla scadenza ordinaria e il contribuente deve tuttavia provvedere al versamento della sanzione di euro 25 con codice tributo 8911 anno 2014 entro la data del 18 dicembre 2014.

15 dicembre 2014

Celeste Vivenzi