La convenzione contro le doppie imposizioni vista dal lato sammarinese

la Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e San Marino è legge: ecco le novità per i contribuenti sammarinesi.

la convenzione contro le doppie imposizioni fiscali siglata da Italia e Repubblica di san MarinoLa fase negoziale dell’accordo tra Italia e San Marino si è conclusa il 21 marzo del 2002 ed in data

13 giugno 2012 la Convenzione è stata integrata da un protocollo di modifica.

Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la “Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali”.

La Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e San Marino disciplina la tassazione dei seguenti flussi di reddito transnazionali: redditi immobiliari, utili delle imprese, navigazione marittima ed aerea, imprese associate, dividendi, interessi, canoni, utili di capitale, professioni indipendenti, lavoro dipendente, compensi e gettoni di presenza, artisti e sportivi, pensioni, funzioni

pubbliche, professori insegnanti ricercatori, studenti ed apprendisti, altri redditi.

Fra tutti quelli trattati dalla Convenzione, quelli sottoesposti, considerati di maggior interesse, saranno oggetto di prossimi articoli di approfondimento:

  • redditi immobiliari
  • utili delle imprese
  • dividendi
  • interessi
  • canoni
  • utili di capitali
  • professioni indipendenti
  • lavoro dipendente

 

La Convenzione fornisce una chiara definizione di residenza.

Al fine di eliminare la doppia imposizione, i due Stati hanno scelto il meccanismo del “Credito d’Imposta”.

Il Credito d’Imposta è quel meccanismo che permette allo Stato di residenza del contribuente di includere a tassazione i redditi del proprio residente, prodotti nell’altro Stato contraente. Nel calcolare le imposte dovute su tali redditi, lo Stato dovrà riconoscere al proprio contribuente residente un credito d’imposta pari alle imposte scontate nello Stato alla fonte, nei limiti dell’ammontare dell’imposta che sarebbe attribuibile ai predetti elementi di reddito nel predetto Stato di residenza.

Il Contribuente che lamenti un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione ha diritto a richiedere una procedura amichevole con previsione di un “obbligo di risultato” a carico delle Amministrazioni Fiscali.

La Convenzione disciplina lo scambio di informazioni tra i due Stati contraenti e prevede che le autorità competenti si scambino le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della Convenzione stessa.

L’accordo siglato tra i due Stati, ha avuto, come diretta conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 24 febbraio 2014, del Decreto datato 12 febbraio, che prevede l’eliminazione della Repubblica di San Marino dall’elenco degli Stati a fiscalità privilegiata, contenuta nel DM 4 maggio 1999.

La fuoriuscita di San Marino dalla Black List ha reso più semplici gli scambi commerciali con l’Italia

portando alla piena normalizzazione delle relazioni economico finanziarie tra i due paesi.

 

25 novembre 2014

Jessica Tassinari

In collaborazione con World Trade Center San Marino