In caso di ricavi non dichiarati che hanno prodotto un accertamento indiretto l’onere della prova è a carico del contribuente.
Tale principio è contenuto nella sent. n. 17714/2014 della CTP di Roma da cui emerge che in caso di accertamento induttivo emesso per il conseguimento di ricavi non dichiarati, a seguito di verbale della Gdi F, è sempre il contribuente a dover fornire la prova contraria dell’addebito dell’ufficio.
In caso di violazioni gravi l’articolo 39, comma 2, del Dpr 600/1973, prevede che l’ufficio può procedere alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi facendo ric