Equiparazione dell'esame per Commercialisti e Revisori

Il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo al regolamento per l’attuazione dell’equipollenza dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale con quello di abilitazione dei Commercialisti.

Equipollenza fra Revisori e Commercialisti

Il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo allo schema di Decreto del Ministro della Giustizia recante il regolamento per l’attuazione della disciplina legislativa dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.

Il testo del DM attualmente recupera in parte il principio dell’equipollenza che, finora, aveva consentito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti l’accesso automatico anche all’albo dei Revisori Legali.

La versione attuale del provvedimento prevede un periodo minimo di 36 mesi di tirocinio, al completamento dei quali è possibile sostenere l’esame sulle materie specifiche della Revisione. È comunque consentito ai soggetti che, dopo 18 mesi di tirocinio, hanno superato l’Esame di stato per le professioni di Dottore commercialista ed esperto contabile, sostenere al successivo compimento del trentaseiesimo mese di tirocinio l’Esame di stato specifico di Revisore legale con esonero dalle prove scritte e con una prova orale sulle materie della Revisione.

Gli aspiranti candidati che volessero diventare contemporaneamente diventare Dottori Commercialisti e Revisori Legali potranno effettuare l’Esame di stato in una sola sessione, attendendo il completamento del trentaseiesimo mese di tirocinio.

 

13 agosto 2014

Marco Castellani